Sentenza del 15/12/2023 n. 1040 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Notifica via PEC - la disponibilità di un documento nella casella PEC equivale ad avvenuta consegna del documento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento sostenendo l inesistenza della notifica effettuata via PEC e la mancata notifica mediante soggetto abilitato, l assenza della relata di notifica, la mancata firma del ruolo riprodotto nella cartella, difetto di motivazione ed errori di calcolo nelle somme richieste. In primo grado il giudice aveva ritenuto nullita o inesistenza della notifica per mancanza di prova della spedizione e ricezione dell atto, e per assenza di attestazioni di conformita dei documenti informatici
La decisione
La Corte d appello tributaria ha riformato integralmente la sentenza di primo grado: ha ritenuto valida ed efficace la notificazione della cartella esattoriale via PEC. Il Collegio ha richiamato l applicabilita dell art. 149-bis c.p.c. e l estensione dell art. 156 c.p.c. ai procedimenti amministrativi e di notifica, ha rilevato che il contribuente ha effettivamente ricevuto la PEC (ricevuta prodotta e ammissione del contribuente stesso) e che il contribuente e stato posto in condizione di difendersi, come dimostrato dalla proposizione del ricorso. L appello di AdER e stato quindi accolto e la cartella confermata, con condanna del contribuente al pagamento delle spese per entrambi i gradi
Norme richiamate
rubricato Notificazioni a mezzo posta elettronica, in vigore dal 29 dicembre 2009
la casella PEC del destinatario e sovrapponibile al soggetto destinatario ai fini della conoscenza legale dell atto; la disponibilita del documento nella casella PEC puo concorrere alla efficacia della notifica
applicabile anche ai procedimenti amministrativi e alle notifiche degli atti extraprocessuali: la conoscenza effettiva del destinatario puo sanare vizi formali della notifica
d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, artt. 3-bis e 4-bis
richiamato in dottrina e giurisprudenza come norma che incide sull inammissibilita dei ricorsi avverso estratti di ruolo e cartelle non notificate o invalidamente notificate; conferma orientamento giurisprudenziale sulla accessorie delle formalita di notifica rispetto ai valori tutelati
Ordinanza Cass. n. 33983/2022
Ordinanza 17/11/2022 n. 33983
sottolinea l utilita della produzione del file originale di notifica (formato eml) come prova della trasmissione e ricezione del messaggio PEC
Giurisprudenza della Suprema Corte (es. SS.UU. n. 26283/2022)
SS.UU. n. 26283 del 6 settembre 2022
conferma orientamenti recenti che privilegiano l efficacia delle notifiche elettroniche e l applicazione delle regole sulla conoscenza effettiva; supera precedenti decisioni di merito contrarie
Cass. n. 5924/2001; Cass. n. 16141/2005; Cass. SS.UU. n. 19704/2015
menzionate dalle parti; la Corte distacca o valuta tali precedenti alla luce della piu recente giurisprudenza che amplia l applicabilita dell art.156 c.p.c.
Massime di principio
- La presenza di un documento nella casella PEC del destinatario, accompagnata dalla ricevuta di avvenuta consegna, e normalmente idonea a far produrre gli effetti della notifica, salvo prova concreta e specifica dell impossibilita di accesso alla casella da parte del destinatario
- L art. 156 c.p.c. puo essere applicato anche ai procedimenti amministrativi e alle notifiche di atti esattoriali: la conoscenza effettiva del destinatario puo sanare vizi formali della notifica
- Se si contesta una notificazione via PEC e si vuole negarne gli effetti, e necessario provare fatti concreti che dimostrino l impossibilita di prendere conoscenza della PEC (es. blackout prolungato, impossibilita oggettiva di accesso), non bastersi su mere asserzioni generiche
- La produzione della ricevuta di consegna PEC e, idealmente, del file originale di notifica (es. formato eml) rafforza la prova della regolare trasmissione e ricezione e puo essere determinante in giudizio
- Il comportamento del destinatario che comunque propone impugnazione o agisce dopo la ricezione della PEC e indicativo della conoscenza dell atto e puo far ritenere raggiunto lo scopo della notifica
- In sede preventiva, l amministrazione/Agente della riscossione dovrebbe conservare e poter produrre la documentazione informatica originale (ricevute PEC, file eml, attestazioni di conformita quando prodotte) per resistere contestazioni
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