Cassazione Civile, Ordinanza n. 21363/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente assunto da una banca aveva agito per ottenere: il premio/incentivo previsto nel contratto di assunzione per gli anni 2008-2013; in subordine il risarcimento del danno nel caso in cui il bonus non fosse quantificabile; differenze sul TFR e sul preavviso; il risarcimento del danno da demansionamento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto di tutte le domande pronunciato dal Tribunale. Nel ricorso per cassazione il dirigente deduceva, con tre motivi, anzitutto la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362, 1366, 1369 e 1370 c.c., sostenendo che la clausola sugli incentivi fosse stata letta in modo meramente letterale e che invece dovesse riconoscersi l'autonomia di due componenti retributive diverse; inoltre contestava la mancata ammissione di prove testimoniali. Con il secondo motivo, subordinato, lamentava la violazione delle regole sull'onere della prova e su vari artt. del codice civile e di procedura civile, sostenendo che la clausola incentivante dovesse essere letta come condizione risolutiva e che fosse la società a dover provare il mancato raggiungimento della soglia di utile netto della filiale; contestava anche il diniego del risarcimento per mancata comunicazione dei criteri di calcolo e chiedeva una c.t.u. contabile. Con il terzo motivo, infine, denunciava l'omessa pronuncia o comunque l'erronea trattazione del tema del demansionamento, affermando di essere stato progressivamente esautorato dalle mansioni e di aver dedotto in modo sufficiente il danno alla professionalità, anche per presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo: ha ritenuto corretta l'interpretazione della clausola sugli incentivi come collegata ai risultati della filiale di Roma e non ad un premio autonomo sganciato da tali risultati; ha ritenuto inammissibili le censure sul bonus per mancata contestazione della ratio decidendi fondata sulla mancanza di allegazione e prova del superamento della soglia di utile netto, nonché sulla pretesa rivalutazione del merito; ha inoltre escluso la tesi della condizione risolutiva, qualificando la clausola come condizione sospensiva. È invece stato accolto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto che le allegazioni sul demansionamento e sul danno alla professionalità non fossero mancate e che il giudice di merito dovesse procedere all'accertamento dell'an e del quantum del pregiudizio, anche mediante presunzioni, tenendo conto della natura, durata e consistenza dello svuotamento mansionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame del demansionamento e del danno, nonché per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti, ma il ricorrente non può limitarsi a opporre una lettura alternativa se quella del giudice di merito è plausibile e coerente.
Invocato come criterio ermeneutico di buona fede interpretativa, ma la Corte ha ritenuto che la clausola fosse correttamente letta alla luce del testo e del contesto complessivo.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non violato il criterio di interpretazione sistematica della clausola.
Richiamato dal ricorrente; non è stata ravvisata una sua violazione nell'interpretazione del premio incentivante.
Sul bonus, la Corte ha ritenuto che gravasse sul lavoratore l'allegazione e la prova dei presupposti contrattualmente previsti per il diritto all'incentivo; sul demansionamento, ha ribadito che l'onere del datore riguarda la prova dell'esatto adempimento.
Richiamato nel secondo motivo, ma le censure sono state ritenute inammissibili o non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a fondare l'accoglimento.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini della cassazione.
Richiamato con riferimento all'inadempimento del datore; in tema di demansionamento, il datore deve provare l'esatto adempimento o la causa non imputabile.
Richiamato per la quantificazione del danno; il danno da demansionamento può essere valutato anche equitativamente se provato nell'an.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per il profilo risarcitorio, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi della condizione risolutiva; la Corte ha però qualificato la clausola come condizione sospensiva.
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro argomentativo sulla condizione.
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro argomentativo sulla condizione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha accolto la doglianza sulla mancata comunicazione dei criteri di calcolo.
art. 24 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, in relazione al dedotto vizio processuale sull'omessa pronuncia e sul criterio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, in relazione alle garanzie del giusto processo e alla motivazione sulla domanda di demansionamento.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l'uso del criterio della ragione più liquida.
Richiamato nel terzo motivo per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del demansionamento.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla domanda introduttiva e alla sua valutazione.
Richiamato nel terzo motivo senza che ciò impedisse l'accoglimento della censura sul demansionamento.
La Corte ribadisce che il lavoratore ha diritto alle mansioni corrispondenti e che lo svuotamento o la dequalificazione integrano lesione risarcibile; in caso di allegato demansionamento, il datore deve provare l'esatto adempimento.
Richiamato nel terzo motivo: il danno da demansionamento può essere provato anche mediante presunzioni.
La prova del danno da demansionamento può essere fornita con presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando natura, durata e consistenza dello svuotamento mansionale.
Indicato come base del procedimento camerale e della riserva di motivazione.
Massime di principio
- La clausola contrattuale che subordina un premio variabile al raggiungimento di determinati risultati va interpretata in coerenza con il testo complessivo e con il collegamento funzionale tra incentivo e struttura di riferimento; una lettura alternativa proposta dalla parte non basta a cassare la decisione di merito se quella adottata è plausibile e logicamente motivata.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto non può tradursi nella mera contrapposizione di una ricostruzione più favorevole alla parte ricorrente, perché l'accertamento della volontà negoziale è giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Quando la pretesa a un incentivo contrattuale dipende dal raggiungimento di un certo risultato economico, incombe sulla parte che lo reclama allegare e provare i presupposti contrattualmente previsti; non è sufficiente formulare deduzioni astratte o ricostruzioni peritali fondate su criteri discrezionali e non corrispondenti ai dati contrattuali.
- La clausola che condiziona il diritto al bonus al conseguimento di un obiettivo di gestione integra, di regola, una condizione sospensiva e non risolutiva.
- In tema di demansionamento, il lavoratore può assolvere l'onere di allegazione del danno alla professionalità richiamando fatti specifici sulla natura, durata e consistenza dello svuotamento delle mansioni; tali elementi possono fondare una prova anche presuntiva del pregiudizio.
- Il danno da demansionamento non è in re ipsa, ma può essere provato per presunzioni gravi, precise e concordanti, valutando l'insieme delle circostanze concrete, tra cui la qualità delle mansioni sottratte, la durata dell'assegnazione a compiti inferiori e l'incidenza sulla vita professionale e di relazione.
- Una volta allegato il demansionamento, il datore di lavoro deve provare l'esatto adempimento dell'obbligo ex art. 2103 c.c., oppure la legittimità dell'adibizione a mansioni inferiori o l'impossibilità non imputabile della prestazione.
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