Sentenza del 11/12/2015 n. 2266 - Comm. Trib. Prov. Foggia
CONTRIBUTO UNIFICATO - Invito al pagamento - Impugnazione -Pendenza del giudizio - Avviso di irrogazione sanzioni - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di irrogazione delle sanzioni sostenendo che, avendo già impugnato il precedente invito al pagamento e avendo contestato la debenza del contributo unificato, l'amministrazione non avrebbe potuto irrogare le sanzioni prima della definizione del giudizio sull'obbligo principale di pagamento (an debeatur). Chiedeva inoltre, in sostanza, che il giudizio sull'atto sanzionatorio fosse sospeso in attesa dell'esito del giudizio relativo al contributo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'atto di irrogazione delle sanzioni per omesso versamento del contributo unificato anche quando il precedente invito al pagamento sia stato impugnato. La pendenza del giudizio sulla debenza del contributo non impedisce l'adozione dell'atto sanzionatorio e il processo relativo alle sanzioni non deve necessariamente essere sospeso, poiché l'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 non prevede tale sospensione in questa situazione.
Norme richiamate
Art. 16 del D.P.R. n. 115 del 2002
La norma costituisce il fondamento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato e dell'irrogazione delle sanzioni in caso di omesso versamento. L'impugnazione dell'invito al pagamento non impedisce, di per sé, l'adozione dell'atto sanzionatorio.
Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992
La disposizione non impone la sospensione del giudizio avente a oggetto le sanzioni in attesa della definizione della controversia relativa alla debenza del contributo unificato.
Massime di principio
- La sola impugnazione di un atto presupposto non impedisce automaticamente all'amministrazione di adottare il successivo atto sanzionatorio.
- Quando l'obbligazione principale e la sanzione sono oggetto di procedimenti distinti, la pendenza del giudizio sull'an debeatur non comporta necessariamente la sospensione del procedimento sanzionatorio.
- La sospensione del processo richiede una specifica previsione normativa o la ricorrenza dei presupposti processuali previsti dalla legge; non può essere desunta automaticamente dalla connessione tra le controversie.
- In situazioni analoghe è opportuno contestare sia l'atto relativo all'obbligazione principale sia l'atto sanzionatorio, senza fare affidamento sulla sola pendenza del primo giudizio per bloccare gli effetti del secondo.
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