Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) contestazione della sussistenza e della temporalita della pericolosita sociale ai sensi del d.lgs. 159/2011 (artt. 1, 4, 10, 20), sostenendo che il denaro sequestrato era di acquisizione recente e che non puo farsi coincidere il fatto che ha determinato il sequestro con un sintomo preesistente di pericolosita; 2) vizio nella qualificazione della fattispecie di pericolosita (lett. b vs lett. c art.1) e valutazione di precedenti e procedimenti archiviati o per tenuita che sarebbero insufficienti o temporalmente lontani rispetto al sequestro; critica allattribuzione di rilievo a contravvenzioni in materia di immigrazione come reati di pericolo per la sicurezza pubblica; 3) errata distribuzione dellonere della prova sulla provenienza lecita del denaro: la Corte distrettuale avrebbe rigettato la documentazione prodotta (vendita terreno allestero) e avrebbe sostanzialmente ribaltato lonere probatorio, ritenendo rilevante anche una violazione amministrativa sullimportazione del contante e le modalita di conservazione del denaro
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati nei termini indicati e ha annullato il decreto impugnato con rinvio. In particolare la Corte ha censurato: la valutazione illogica e incongrua della Corte territoriale circa il significato dellarchiviazione del procedimento per stupefacenti (non poteva valorizzare argomentazioni che al contempo escludevano le intercettazioni come insufficienti e tuttavia usarle come indizio); la carenza di elementi per dimostrare il carattere non occasionale e la persistenza della pericolosita ai fini della lett. c) art.1; lerrata applicazione del principio probatorio richiamando le Sezioni Unite Spinelli: laccusa deve dimostrare la sproporzione e lorigine illecita, mentre al proposto spetta la possibilita di fornire prova contraria con allegazioni e documenti plausibili, non una probatio diabolica. Ha inoltre precisato che la violazione amministrativa relativa allimportazione di denaro non costituisce prova dellorigine illecita e che le modalita di conservazione del contante non sono di per se decisive. Conseguentemente il decreto di confisca di prevenzione è stato annullato con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi richiamati
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 (definizioni e lett. b e c), art. 4, art. 10, art. 20
La pericolosita sociale e il suo ambito temporale sono presupposti essenziali della confisca di prevenzione; per la lett. c) occorre dedizione non occasionale a reati lesivi della sicurezza e tranquillita pubblica; i beni confiscabili sono in linea di principio quelli acquistati durante il periodo di pericolosita, salvo prova di accantonamento di risorse avvenuto in costanza di pericolosita
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)
I reati di ingresso e soggiorno illegale sono stati considerati, dalla Corte territoriale, come fattori attinenti alla sicurezza e tranquillita pubblica; la Cassazione richiama che la riconducibilita di tali reati alla pericolosita richiede valutazione della loro rilevanza temporale e della loro natura lucrogenica
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
I reati in materia di stupefacenti tutelano la salute pubblica e possono concorrere alla valutazione della pericolosita ai sensi della lett. c), ma il giudice deve valutare la consistenza probatoria degli atti e l'eventuale archiviazione
d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195
La mancata dichiarazione allimportazione di somme oltre soglie previste e disciplina amministrativa penale di dettaglio; la Corte afferma che tale illecito amministrativo non prova di per se lorigine illecita delle somme
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)
massima citata in motivazione
Principio secondo cui allautorita pubblica compete lonere di dimostrare la sproporzione e lorigine illecita con possibilita di ricorrere a presunzioni; al proposto spetta di offrire prova contraria plausibile, senza oneri di prova eccessivamente stringenti
Massime di principio
- La pericolosita sociale ai fini delle misure patrimoniali deve essere accertata con riferimento a fatti storici idonei a mostrare una dedizione non occasionale: si valuta sia la fase constatativa (fatti storici) sia la fase prognostica (probabilita di reiterazione)
- I beni confiscabili per pericolosita generica sono in linea di principio quelli acquisiti durante il periodo di pericolosita; per estendere la confisca oltre tale periodo occorre dimostrare accumulo/accantonamento di risorse in costanza di pericolosita o collegamento causale diretto
- I procedimenti penali archiviati possono essere valutati nel giudizio di prevenzione, salvo che vi sia una sentenza irrevocabile di assoluzione che impedisca luso dei fatti in sede di prevenzione; il giudice deve motivare attentamente il significato dellarchiviazione
- La qualificazione normativa dei precedenti (es. lett. b vs lett. c art.1) richiede valutazione della natura dei beni giuridici tutelati e della continuita/assiduita dellattivita criminosa: reati sporadici o temporalmente remoti possono non integrare la dedizione richiesta
- Sulla provenienza del denaro l'onere primario resta in capo allautorita pubblica che deve dimostrare sproporzione e origine illecita; il proposto puo neutralizzare le presunzioni con allegazioni e documenti plausibili, e il requisito richiesto non e una prova formalistica o diabolica
- Violazioni amministrative relative allimportazione di contante o le modalita di conservazione del denaro (es. custodia in auto) non costituiscono automaticamente prova dellorigine illecita delle somme
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