Cassazione Civile, Ordinanza n. 20075/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare e poi da un contratto definitivo di compravendita di un immobile con garage. Nel preliminare era prevista una clausola compromissoria, mentre nel definitivo tale clausola non veniva riprodotta. Dopo la stipula definitiva, le controparti deducevano che il bene era stato realizzato con contribuzione pubblica e che, per tale ragione, non poteva essere alienato a un prezzo superiore a quello legale; chiedevano quindi la restituzione della parte di prezzo eccedente. In sede arbitrale, l'acquirente contestava preliminarmente la possibilità di devolvere la lite ad arbitri per mancata riproduzione della clausola compromissoria nel definitivo. L'arbitro rigettava tale eccezione con lodo parziale e, nel merito, accoglieva solo la domanda restitutoria di una delle controparti. In appello veniva chiesta la nullità dei lodi, deducendo: 1) violazione dell'art. 829, comma 2, n. 1, c.p.c., per asserita carenza di giurisdizione dell'arbitro, poiché la clausola compromissoria del preliminare sarebbe stata superata dal definitivo privo di tale clausola; 2) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., per asserita contraddittorietà del lodo definitivo in relazione alla valutazione della capacità testimoniale di una teste. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione, e contro tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente corrispondenti alle censure già svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la clausola compromissoria contenuta nel preliminare conserva autonomia rispetto al regolamento sostanziale del rapporto e continua a vincolare le parti anche se non viene riprodotta nel contratto definitivo, salvo che nel definitivo sia espressamente pattuito il suo superamento. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la dedotta contraddittorietà riguardava, al più, la motivazione del lodo e non il contenuto delle sue disposizioni; la nullità ex art. 829 c.p.c. non può essere invocata per qualsiasi incoerenza argomentativa, ma solo nei limiti tipizzati dalla norma, e comunque la censura non si confrontava con la ratio della decisione della Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei resistenti, in solido, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per violazione delle regole sulla convenzione arbitrale non è fondata quando la clausola compromissoria del preliminare mantiene autonomia e non risulta espressamente superata nel definitivo.
La nullità per contraddittorietà del lodo non riguarda ogni incoerenza della motivazione, ma la contraddittorietà rilevante nei limiti tipizzati dalla norma; le mere incongruenze argomentative non bastano se non impediscono di cogliere la ratio decidendi.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La clausola compromissoria inserita nel contratto preliminare ha natura autonoma rispetto al regolamento sostanziale del rapporto e continua a operare anche nel contratto definitivo se non risulta da quest'ultimo una volontà espressa di sostituirla o farla venir meno.
- La mancata riproduzione della clausola arbitrale nel contratto definitivo non determina di per sé il venir meno della competenza arbitrale sulla controversia originata dal rapporto, quando la clausola era validamente pattuita nel preliminare.
- La nullità del lodo per contraddittorietà non può essere ricavata da qualsiasi incongruenza della motivazione, ma solo nei casi in cui la contraddizione incida sul contenuto precettivo del lodo o renda impossibile individuare la ratio decidendi, nei limiti tassativi dell'art. 829 c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata; una doglianza che si misuri solo con argomentazioni diverse da quelle poste a base della decisione è inammissibile o comunque infondata.
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