Cassazione Civile, Ordinanza n. 07711/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società debitrice aveva presentato domanda di concordato preventivo; il tribunale l'aveva ammessa, ma poi, su relazione dei commissari giudiziali che avevano ravvisato i presupposti dell'art. 173 l.fall., aveva revocato l'ammissione e, su istanza di un creditore e del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento. La revoca si fondava, secondo la sentenza d'appello, su più addebiti: omessa denuncia di rilevanti oneri di bonifica per un immobile inquinato; occultamento di attivo costituito da crediti verso il socio unico; omessa denuncia di una prelazione ipotecaria su un credito ceduto alla moglie separata; omissione di fatti di mala gestio, tra cui la perdita del capitale sociale sin dal 2012, la distrazione di somme e l'aggravamento del passivo in operazioni con una società partecipata. Il ricorrente ha proposto sette motivi per cassazione, deducendo: nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul motivo di reclamo relativo al difetto di motivazione della sentenza di fallimento; nullità per carenza assoluta di motivazione sul medesimo profilo; errata considerazione come non devoluto del capo relativo alla perdita del capitale sociale; omesso esame della documentazione sui costi di bonifica; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata CTU sui costi di bonifica; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per la ritenuta occultazione di crediti verso il socio unico; omesso esame del fatto della separazione del ricorrente dalla moglie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la chiusura del fallimento sopravvenuta in corso di giudizio e ha respinto la richiesta di sospensione. Nel merito, ha escluso sia l'omissione di pronuncia sia il vizio di motivazione, osservando che la corte d'appello aveva correttamente interpretato il contenuto del reclamo e aveva motivato in modo sufficiente sui profili effettivamente devoluti, in particolare sulle ragioni della revoca dell'ammissione al concordato. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, ossia la distrazione di somme mediante accrediti per restituzione di finanziamenti soci a favore del ricorrente, su società che aveva già perso il patrimonio sociale dal 2012. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Costituisce il presupposto della revoca dell'ammissione al concordato quando emergano fatti rilevanti di mala gestio o di alterazione della rappresentazione dell'attivo e del passivo.
Il reclamo contro la revoca del concordato e la dichiarazione di fallimento devolve al giudice solo le questioni implicate da quei provvedimenti; il giudice deve riesaminare le questioni pertinenti anche con poteri officiosi.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non incideva su una ratio decisiva autonoma della sentenza impugnata.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non incideva su una ratio decisiva autonoma della sentenza impugnata.
La doglianza sulle presunzioni è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la base autonoma della decisione.
La doglianza sulle presunzioni è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la base autonoma della decisione.
Massime di principio
- Nel reclamo contro la revoca dell'ammissione al concordato e la successiva dichiarazione di fallimento, il giudice deve esaminare solo le questioni effettivamente devolute e implicate dai provvedimenti impugnati, potendo utilizzare anche i poteri officiosi previsti dalla legge fallimentare.
- Il controllo di legittimità sull'interpretazione del contenuto del reclamo e sulla delimitazione della domanda è ammesso nei limiti del vizio denunciabile in cassazione e richiede la verifica della reale volontà processuale della parte rispetto alle finalità perseguite.
- La nullità per omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello abbia comunque preso in esame, in modo riconoscibile e coerente, i profili devoluti con il reclamo, anche se li abbia qualificati diversamente da come prospettati dal ricorrente.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di integrazioni con congetture o ricostruzioni ipotetiche.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri tutte le rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato come terzo grado di merito per denunciare la sola ingiustizia della decisione, ma deve colpire specifici vizi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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