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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38630/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato in cassazione il decreto della Corte d'appello di Roma che, nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89 del 2001, aveva liquidato l'equa riparazione per la irragionevole durata di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro. La Corte territoriale aveva determinato l'indennizzo prendendo come base il valore delle cause al momento dell'inizio dei procedimenti di opposizione (ottobre 2004), senza considerare gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati nel corso del giudizio, richiamando l'art. 10 c.p.c. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della L. n. 89 del 2001 e dell'art. 10 c.p.c., sostenendo che il valore della controversia, ai fini del tetto massimo dell'indennizzo, dovesse comprendere anche interessi e rivalutazione riconosciuti nella decisione del giudizio presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, ai fini del limite quantitativo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, il valore della causa deve essere determinato sul valore oggettivo della vicenda processuale, includendo gli accessori riconosciuti nel giudizio presupposto, cioè interessi ed eventuale maggior danno da rivalutazione del credito. Ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la liquidazione uniformandosi al principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89 del 2001

    Richiamato come base normativa del diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 2-bis L. n. 89 del 2001

    Il limite massimo dell'indennizzo va rapportato al valore oggettivo della causa del giudizio presupposto e si riferisce all'indennizzo globale, non a quello annuo; nel valore vanno inclusi gli accessori liquidati nella decisione del processo presupposto.

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    Indicato come base del giudizio di opposizione deciso dalla Corte d'appello.

  • art. 10 c.p.c.

    La Corte esclude che i criteri di competenza per valore dettati da questa norma possano governare la determinazione del valore ai fini del limite dell'indennizzo ex art. 2-bis L. n. 89 del 2001.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citate le forme camerali semplificate per la trattazione del ricorso ritenuto manifestamente fondato.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della manifesta fondatezza.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il limite massimo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, della L. n. 89 del 2001 deve essere commisurato al valore effettivo e oggettivo della controversia presupposta, non al solo valore stimato all'inizio del giudizio secondo i criteri di competenza.
  • Nel valore della causa da assumere come parametro per il tetto dell'indennizzo devono essere inclusi anche gli accessori del credito riconosciuti nella decisione definitoria del giudizio presupposto, quali interessi e rivalutazione, quando essi concorrano a determinare il significato economico della domanda.
  • Il limite quantitativo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, ha natura globale e non annuale: la norma mira a evitare sovracompensazioni e va interpretata in modo da mantenere una stretta relazione tra valore economico della pretesa e misura dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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