Cassazione Civile, Ordinanza n. 35006/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, mediante collegamento con un contratto di leasing, di un rimorchio industriale poi ritenuto dall'utilizzatore non idoneo alla circolazione per asseriti vizi e difetti. L'utilizzatore aveva chiesto in primo grado la risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni, oltre alla sospensione delle rate di leasing. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo, tra l'altro, la decadenza dalla denuncia dei vizi e carenza di legittimazione passiva di alcuni convenuti. In appello, l'utilizzatore aveva censurato proprio tali punti, sostenendo anche che nel leasing egli potesse far valere i diritti del concedente verso fornitore e produttore. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione, ma qualificando la vicenda non come garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., bensì come inadempimento di una distinta garanzia convenzionale di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., ravvisando l'inefficacia degli interventi di garanzia e dichiarando risolti il contratto di vendita e quello di leasing collegato, con condanna solidale alla restituzione di somme. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, vizio di extrapetizione per avere la Corte d'appello deciso su una domanda diversa da quella proposta, sostituendo alla domanda di risoluzione per vizi quella per inadempimento alla garanzia di buon funzionamento; secondo, violazione degli artt. 2909 c.c., 100 e 324 c.p.c. per non avere rilevato un giudicato interno formatosi sul capo della decisione di primo grado che aveva comunque negato la risoluzione per il decorso del tempo e per l'uso del bene. Il produttore del rimorchio ha proposto ricorso incidentale, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che l'azione avrebbe potuto essere rivolta solo contro fornitore e concedente del leasing e non contro di esso. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo effettivamente sussistente il vizio di extrapetizione perché il giudice d'appello aveva sostituito la causa petendi e il petitum della domanda originaria, costruendo la decisione su una garanzia di buon funzionamento non dedotta come fondamento della pretesa. Ha richiamato il diverso regime tra garanzia per vizi e garanzia di buon funzionamento, sottolineando che quest'ultima presuppone la deduzione e prova di uno specifico patto contrattuale. Ha inoltre osservato che la stessa sentenza d'appello escludeva l'esistenza di un impegno del venditore alla riparazione, ma al contempo valorizzava interventi eseguiti nel periodo di garanzia, senza esaminare adeguatamente l'incidenza di tali interventi sulla decadenza o sulla prescrizione. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della società venditrice, ha dichiarato assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale del produttore, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse deciso ultra/extrapetizione, trasformando la domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta in una domanda fondata su garanzia convenzionale di buon funzionamento non adeguatamente dedotta e provata. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi alla distinzione tra garanzia legale per vizi e garanzia pattizia di buon funzionamento, nonché valutare gli effetti degli interventi riparatori eventualmente compiuti sul bene rispetto a decadenza e prescrizione.
Norme richiamate
richiamato come parametro del divieto di pronuncia oltre la domanda
la Corte ribadisce il divieto di extrapetizione e di mutamento dei fatti costitutivi della domanda
invocato dai ricorrenti in relazione al giudicato interno
invocato dai ricorrenti in relazione al giudicato interno
utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto
richiamato per il termine di decadenza dalla denuncia dei vizi della cosa venduta
ricordato come disciplina della garanzia convenzionale di buon funzionamento, autonoma rispetto alla garanzia per vizi
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla risoluzione del contratto
richiamato per la garanzia legale per vizi della cosa venduta
menzionato in relazione all'agire dell'utilizzatore quale mandatario senza rappresentanza della concedente
evocato indirettamente nel confronto tra onere probatorio della garanzia per vizi e di quella di buon funzionamento
Massime di principio
- Sussiste vizio di extrapetizione quando il giudice sostituisce ai fatti costitutivi allegati dalla parte una diversa causa petendi e pronuncia su un bene della vita diverso da quello domandato.
- La garanzia per vizi della cosa venduta e la garanzia convenzionale di buon funzionamento sono istituti distinti: la seconda richiede la deduzione e prova di uno specifico patto contrattuale, non potendo essere applicata d'ufficio in luogo della prima.
- Nell'azione di garanzia per vizi, il compratore deve provare l'esistenza del vizio che rende il bene inidoneo all'uso; nella garanzia di buon funzionamento è sufficiente provare il cattivo funzionamento, restando al garante la prova dell'estraneità del difetto alla cosa.
- Gli interventi di riparazione o sostituzione posti in essere dal venditore possono incidere sulla decadenza dalla denuncia dei vizi e, se integrano riconoscimento del diritto, anche sulla prescrizione, ma tale verifica richiede un accertamento specifico del giudice di merito.
- Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso rende irrilevanti gli altri motivi, questi restano assorbiti; lo stesso accade per il ricorso incidentale se il nuovo esame di merito dovrà comunque investire la questione dedotta incidentalmente.
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