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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2350/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Antidormi impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 24/02/2023 che lo ha condannato a 1 anno di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011), in quanto sorpreso fuori dalla propria abitazione alle 22:30 del 9/01/2020 e alle 00:25 del 10/01/2020, in violazione della prescrizione di non uscire dalle 19:00 alle 6:30. Ha articolato due motivi: (1) omessa rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 25 del 2019, dato che il provvedimento originario (15/12/2015) era stato integrato il 13/07/2017 e la misura era stata sospesa più volte senza essere rivalutata; (2) inosservanza ed errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 522 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'adozione di misure cautelari dopo la misura di prevenzione avrebbe dovuto comportare la sospensione della sorveglianza speciale fino alla rivalutazione dell'attualità della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo cui la sottoposizione a misura cautelare personale (detentiva o non detentiva), pur sospendendo l'esecuzione della sorveglianza speciale ai sensi degli interventi normativi, non comporta la cessazione della presunzione di attualità della pericolosità sociale né obbliga a una rivalutazione, anzi può costituire conferma della valutazione preventiva. La Corte ha richiamato l'art. 4 legge 17/10/2017 n.161 che ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter nell'art. 14 d.lgs. 159/2011: il comma 2-ter sospende l'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione per espiazione di pena e prevede la verifica da parte del Tribunale solo dopo la cessazione di una detenzione protrattasi per almeno due anni; il comma 2-bis sospende l'esecuzione durante la custodia cautelare senza prevedere una rivalutazione automatica della pericolosità. Ha confermato anche il precedente (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca). Inoltre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Fondamento del reato contestato: violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (prescrizioni di permanenza domiciliare/curfew).

  • art. 14 d.lgs. 159/2011 (commi 2-bis e 2-ter introdotti dall'art. 4, legge 17/10/2017 n.161)

    Comma 2-ter: l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante la detenzione per espiazione di pena; la verifica della pericolosità avviene solo dopo cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. Comma 2-bis: sospensione dell'esecuzione durante la custodia cautelare; il termine della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno della cessazione della misura cautelare con redazione del verbale di sottoposizione. In tali ipotesi non è prevista una rivalutazione automatica della pericolosità.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come base per sostenere la necessità di sospensione/rivalutazione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di misure cautelari non comporta di per sé la perdita della presunzione di attualità della pericolosità e non obbliga a rivalutazione automatica della misura di prevenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la liquidazione in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto sussistente la condanna economica in favore dello Stato.

  • Sentenze Corte costituzionale nn. 24 e 25 del 2019

    Evocate dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rivalutazione della pericolosità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale richiamo non imponga, nel caso concreto, la rivalutazione invocata dal ricorrente alla luce delle specifiche disposizioni legislative (comma 2-bis e 2-ter) e della giurisprudenza consolidata.

  • Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019 (Papaluca, Rv. 276806)

    Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che la contemporanea sottoposizione a misura cautelare personale non esclude né attenua automaticamente la presunzione di attualità della pericolosità sociale derivante dalla misura di prevenzione.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'esclusione di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per motivare l'equità della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sottoposizione a misura cautelare personale (detentiva o non detentiva) non comporta automaticamente la cessazione o l'attenuazione della presunzione di attualità della pericolosità sociale connessa a una misura di prevenzione; può, anzi, costituire conferma della valutazione preventiva.
  • L'esecuzione della sorveglianza speciale si sospende durante la detenzione per espiazione di pena e durante la custodia cautelare, ma la sospensione non implica necessariamente una rivalutazione giudiziale dell'attualità della pericolosità salvo quanto previsto espressamente (es. verifica dopo detenzione per espiazione protrattasi per almeno due anni).
  • La mera esistenza di sospensioni amministrative o di precedenti misure cautelari non impedisce di perseguire penalmente le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale commesse al momento in cui la misura è effettivamente applicata o rientra in esecuzione.
  • Chi impugna una decisione di merito richiamando orientamenti costituzionali deve spiegare in che modo tali orientamenti comportino, nel caso concreto, un diverso obbligo di rivalutazione o di applicazione della norma; riferimenti generici non sono sufficienti.
  • In caso di ripresa dell'esecuzione della misura dopo la cessazione di una custodia, la durata e gli obblighi riprendono a decorrere secondo le previsioni normative e procedurali (verbale di sottoposizione), senza automatica riapertura del giudizio di prevenzione.

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