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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02596/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU relativi agli anni 2010-2013 notificati a una società. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per vizio motivazionale; in appello la CTR Campania aveva invece accolto il gravame del Comune, ritenendo correttamente pubblicato il regolamento comunale. La contribuente aveva quindi proposto revocazione della sentenza di appello, ma la CTR l’aveva dichiarata inammissibile, osservando che l’errore denunciato coincideva con il punto controverso già deciso e che la sentenza conteneva non solo un dato fattuale (pubblicazione del regolamento), ma anche una valutazione giuridica sulla correttezza di tale pubblicazione. Contro la decisione sulla revocazione la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: secondo la ricorrente, vi sarebbe stata una svista percettiva del giudice di merito, perché la pubblicazione del regolamento TARSU era intervenuta solo un anno dopo la notifica degli avvisi e, pertanto, la precedente sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo al mancato effetto sanante di quella pubblicazione. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con le autonome rationes decidendi della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non censurasse entrambe le rationes decidendi della CTR, la quale aveva dichiarato inammissibile la revocazione sia perché l’errore dedotto riguardava un punto controverso già deciso, sia perché la sentenza revocanda conteneva una valutazione giuridica e non una mera supposizione di fatto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso, immediatamente desumibile dagli atti, decisivo e diverso da un errore di giudizio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia frutto di una svista percettiva su un fatto non controverso e non già di una valutazione o giudizio del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    È richiamato per dare atto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente costituito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti, che non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo; non è configurabile quando la doglianza investe un punto controverso o una valutazione giuridica del giudice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, poiché il mancato superamento anche di una sola di esse rende comunque stabile la pronuncia.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’apprezzamento giuridico compiuto dal giudice di merito o per trasformare un errore di giudizio in errore di fatto.
  • La parte soccombente nel giudizio di legittimità può essere condannata alle spese e, nei casi previsti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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