Cassazione Civile, Ordinanza n. 26690/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Alcune contribuenti, medici di medicina generale e/o pediatri convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, avevano chiesto il rimborso dell'IRAP versata per più annualità, sostenendo di non essere soggette al tributo per difetto di autonoma organizzazione. Formatosi il silenzio-rifiuto, avevano ottenuto accoglimento in primo grado. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello chiedendo, per alcune annualità, di dichiarare la decadenza dal diritto al rimborso e, per altre, di rigettare la domanda. La Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo che il termine decorresse dalla data di consegna della sentenza all'Ufficio NEP (24 gennaio 2019) e non da quella di effettiva ricezione da parte del funzionario addetto (31 gennaio 2019). In cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, 21, comma 1 e 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il termine per impugnare decorresse dal perfezionamento della notifica presso l'Ufficio ricevente e che, quindi, l'appello spedito il 29 marzo 2019 era tempestivo. Le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserito errore di fatto e per difetto di autosufficienza, oltre che per erronea qualificazione del vizio, ma tali eccezioni sono state ritenute infondate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia e ha affermato che, nel processo tributario, quando la notifica della sentenza avviene tramite consegna all'ufficio UNEP, il termine per proporre appello decorre dal momento in cui la notifica si perfeziona in capo al destinatario, ossia dalla effettiva ricezione da parte dell'impiegato addetto. Ha inoltre precisato che, in caso di variazione del domicilio del difensore non comunicata ritualmente, gli atti notificati al domicilio originario restano validi e, se la notifica dell'appello non si perfeziona per trasferimento del destinatario, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità del gravame ma deve disporne la rinnovazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I termini che decorrono dalla notificazione di un atto iniziano a decorrere dalla data in cui l'atto è ricevuto; nel caso di notifica della sentenza ai fini dell'impugnazione, rileva il momento del perfezionamento della ricezione da parte del destinatario.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla tempestività dell'impugnazione nel processo tributario.
art. 51, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Concorre a individuare il termine di decorrenza per la proposizione dell'appello nel processo tributario.
Richiamato quale parametro del vizio dedotto ai fini della cassazione, in relazione alla corretta qualificazione della censura processuale.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
La doglianza è stata correttamente sussunta come violazione di norma processuale.
L'errore denunciato non era un mero errore di fatto emendabile solo con revocazione, ma un errore di diritto sulla decorrenza del termine di impugnazione.
art. 17, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede hanno efficacia verso segreteria e controparti solo dal decimo giorno successivo alla loro notificazione; prima di tale termine, gli atti notificati nel domicilio originario sono validi.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale di cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la decorrenza del termine per impugnare una sentenza notificata a mezzo ufficiale giudiziario va collegata al perfezionamento della notifica presso il destinatario, non alla sola consegna dell'atto all'ufficio ricevente.
- L'erronea individuazione del dies a quo per l'appello integra una violazione di norme processuali censurabile in cassazione, e non un mero errore di fatto da far valere esclusivamente con revocazione.
- La variazione del domicilio eletto del difensore, se non ritualmente comunicata, non impedisce la validità delle notifiche eseguite nel domicilio originariamente dichiarato entro il termine di efficacia previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992.
- Se la notifica dell'atto di impugnazione non si perfeziona per un mutamento del domicilio del destinatario, il giudice non deve dichiarare subito l'inammissibilità dell'impugnazione, ma disporne la rinnovazione.
- Ai fini della tempestività dell'appello, quando risulti una prima notificazione tempestiva dell'atto, la successiva rinnovazione non incide sulla valutazione del rispetto del termine, se la prima notifica era idonea secondo le regole processuali applicabili.
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