Cassazione Penale, Sentenza n. 10655/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Eleonora Puro impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di abuso d'ufficio (capo A) e, limitatamente a un episodio del 22/02/2013, aveva rideterminato la pena per i reati di falso (capo B). I motivi di ricorso sostenevano: 1) che le somme contestate non erano riconducibili al progetto "Mercafir" (escludendo così il delitto di abuso d'ufficio), essendo relative ad altro progetto anteriore; 2) che la Corte d'appello aveva rifiutato la rinnovazione istruttoria mediante perizia grafologica nonostante il deterioramento cognitivo del teste don Stinghi e che il suo disconoscimento non era decisivo; 3) che la riconducibilità delle falsità alla ricorrente non era adeguatamente motivata e che la restituzione parziale delle somme nel 2020 avrebbe dovuto incidere sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e per assenza di specificità. Ha ritenuto: - il primo motivo generico e non idoneo a mettere in discussione la valutazione di appello sul capo A, anche alla luce della formulazione dell'imputazione che collegava le somme al progetto Mercafir e della natura non discrezionale delle norme violate; - il secondo motivo privo di specificità, poiché il disconoscimento delle sottoscrizioni era avvenuto in epoca antecedente al deterioramento cognitivo del teste, rendendo superflua la perizia grafologica; - il terzo motivo reiterativo e non confrontato con le argomentazioni della sentenza d'appello, che aveva posto rilievo probatorio sul rinvenimento nel veicolo della ricorrente di documentazione (avvisi di ricevimento, lettere con protocolli falsi) e sul disconoscimento della firma da parte di don Stinghi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (nella riformulazione richiamata)
La Corte ha ritenuto che la condotta contestata (percezione di compensi senza autorizzazione per incarichi extraistituzionali) rientri nella fattispecie dell'abuso d'ufficio come ricostruita dalla normativa; la violazione attiene a regole prive di ambito discrezionale, ostando all'assimilazione difensiva.
Riguarda il reato di falsità materiale in atti pubblici; la Corte ha confermato la riconducibilità delle falsità all'imputata sulla base degli elementi documentali (fascicolatore, avvisi di ricevimento, protocolli falsi) e del disconoscimento delle firme.
art. 53 d.lgs. n. 165 (richiamato come d.lgs. n. 165 del 2021 nel testo)
Norma sul divieto di svolgere incarichi extraistituzionali senza autorizzazione. La Corte ha usato questa disposizione per valutare la illegittimità della percezione di compensi e l'assenza di ambito discrezionale che avrebbe giustificato l'operato dell'imputata.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come criterio per l'esame in cassazione delle censure dirette a capi di sentenza che dichiarano l'estinzione per prescrizione: per motivi che investono fatti la verifica in cassazione richiede il criterio dell'"evidenza".
Prevede la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per irrogare la misura di euro 3.000,00.
d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con l. 18/12/2020 n.176, art. 23, comma 8
Richiama la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; la norma è citata quale riferimento procedurale per la produzione delle conclusioni.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente assertivi: censure generiche sulla motivazione o sulla ricostruzione fattuale sono spesso dichiarate inammissibili.
- Se l'imputazione collega inequivocabilmente condotte a determinate attività (es. incarichi collegati a un progetto comunale) è difficile per la difesa dimostrare l'estraneità senza elementi documentali o probatori nuovi e specifici.
- Il disconoscimento di una firma da parte di un teste reso prima del suo deterioramento cognitivo può rendere superflua la perizia grafologica; la mancata richiesta di perizia deve essere adeguatamente motivata per essere ritenuta vizio.
- La disponibilità, nel veicolo o negli effetti personali dell'imputato, di documenti riconducibili all'attività delittuosa (avvisi di ricevimento, protocolli falsi) costituisce elemento probatorio rilevante per l'attribuzione delle falsità.
- La restituzione di somme indebitamente percepite, soprattutto se intervenuta dopo l'estinzione del reato per prescrizione, non necessariamente incide sulla responsabilità o sulla dosimetria della pena per reati diversi (es. falsità), salvo che non sia adeguatamente valorizzata e motivata dal giudice.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare oneri economici significativi per il ricorrente (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende), quindi è importante valutare la non manifestata fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazione in cassazione.
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