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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04480/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune aveva irrogato una sanzione amministrativa per asserito esercizio abusivo di attività estrattiva presso una cava e per la successiva commercializzazione del materiale estratto, senza autorizzazione. I ricorrenti avevano sostenuto, in sostanza, che non vi fosse stata vera attività di escavazione ma solo movimentazione di materiale già presente in loco per lavori di sistemazione e recinzione; che la pretesa sanzionatoria fosse prescritta; e che il provvedimento non potesse comunque essere fondato sulle modalità procedimentali seguite. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo provata l'estrazione abusiva e affermando che, trattandosi di illecito permanente, la prescrizione non decorresse fino al ripristino dello stato dei luoghi o al rilascio di un titolo legittimante. Con il primo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 3 e 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 17/1991, sostenendo che la mera commercializzazione o movimentazione del materiale non bastasse a integrare l'illecito di escavazione e che mancasse la prova dell'effettiva estrazione. Con il secondo motivo denunciavano l'omesso esame di un fatto decisivo, censurando la statuizione sulla natura permanente dell'illecito e sul conseguente differimento della decorrenza della prescrizione, assumendo che non fosse stata provata alcuna escavazione e che, quanto alla sola commercializzazione, il termine sarebbe comunque decorso dall'accertamento originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dietro la dedotta violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, già apprezzato dalla Corte territoriale nel senso dell'avvenuta estrazione abusiva e della distinta commercializzazione del materiale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il presunto fatto omesso non era stato trascurato, ma positivamente accertato: una volta accertata l'attività di escavazione abusiva, la violazione ha natura permanente e la prescrizione decorre solo dalla cessazione della permanenza, coincidente con il ripristino dello stato dei luoghi o con il conseguimento di un titolo autorizzativo. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e ha condannato i ricorrenti in solido alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, ma deve colpire l'erronea sussunzione della fattispecie nella norma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • artt. 3 e 22 L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991

    La sanzione riguarda l'attività estrattiva abusiva; la commercializzazione del materiale già presente in loco, di per sé, non integra attività di escavazione, ma la condotta di escavazione abusiva, se accertata, rileva come illecito permanente fino alla cessazione della situazione antigiuridica.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le norme sulla valutazione della prova sono violate solo se il giudice utilizza prove non dedotte o prove legali disattese o attribuisce efficacia di piena prova a elementi valutabili liberamente, non per la sola diversa ponderazione del compendio probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito abbia accertato in fatto l'esistenza di scavi abusivi e dell'estrazione di materiale, la censura in cassazione che contesti tale ricostruzione è inammissibile se, sotto veste di violazione di legge, mira soltanto a una rivalutazione delle prove.
  • L'attività di mera commercializzazione o movimentazione di materiale già presente nel fondo non coincide, di per sé, con l'attività estrattiva; tuttavia, se sia accertata una previa escavazione abusiva, la sanzione per l'illecito di cava si collega alla condotta estrattiva e non alla sola vendita del materiale.
  • L'illecito consistente nell'estrazione abusiva di cava ha natura permanente: la prescrizione della violazione e della sanzione decorre dalla cessazione della permanenza, che coincide con il ripristino dello stato dei luoghi o con il conseguimento di un valido titolo autorizzativo, non già dal solo accertamento originario.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per contestare la valutazione delle prove o per proporre una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Le doglianze relative alla valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si alleghi l'utilizzo di prove estranee al thema decidendum, la violazione delle prove legali o l'attribuzione di efficacia di piena prova a elementi che richiedono invece apprezzamento critico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizione

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