Cassazione Civile, Ordinanza n. 06934/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un terreno edificabile, con contestuale cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e verde standard previste dallo strumento urbanistico attuativo. La contribuente aveva poi fatto eseguire una perizia di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448/2011. L'Ufficio, prendendo atto del valore periziato, aveva determinato la plusvalenza da cessione e l'aveva assoggettata ad imposta applicando l'aliquota media del 23%, dopo aver rivalutato il valore della perizia del 2004 al momento della cessione del 2006. La contribuente sosteneva invece che dovessero essere considerati anche gli oneri di urbanizzazione, perché essi avrebbero inciso sul valore dell'immobile e ridotto la plusvalenza tassabile. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente e annullato integralmente la ripresa a tassazione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: nella memoria dell'Ufficio e nel contenuto della perizia sarebbe emerso che i costi di urbanizzazione erano stati già effettivamente considerati nella stima del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato l'unico motivo di ricorso: il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare un fatto storico decisivo, ossia la circostanza che nella perizia di rivalutazione erano stati considerati i costi degli oneri di urbanizzazione. Tale omissione era rilevante perché la lite verteva proprio sul computo o meno di quegli oneri nella determinazione della plusvalenza. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per il riesame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile quando il giudice di merito ometta l'esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia controverso e decisivo per la decisione.
Il fatto decisivo ai fini del n. 5 può essere un fatto principale rilevante come costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto fatto valere.
art. 7 della l. n. 448/2011
Richiamato come base della perizia di rivalutazione del compendio immobiliare.
Massime di principio
- Nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. il fatto omesso deve essere un fatto storico vero e proprio, principale o secondario, purché controverso e decisivo per il giudizio.
- L'omesso esame è censurabile solo se la circostanza ignorata è idonea, ove valutata, a incidere sulla soluzione della controversia.
- In materia di plusvalenza da cessione di terreno, il giudice di merito deve esaminare le allegazioni e la documentazione relative agli oneri di urbanizzazione quando la loro rilevanza sia posta come decisiva per la determinazione della base imponibile.
- La valutazione del bene ai fini fiscali deve tener conto di tutti gli elementi di fatto dedotti e documentati che incidono sul valore di cessione o rivalutazione, se effettivamente già compresi o meno nella stima posta a base dell'accertamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06898/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06899/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06900/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06901/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06902/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06904/2025 del 15/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →