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Ordinanza

Ordinanza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento della deliberazione n. 11 del 26.09.2024, assunta dal Consiglio d’Ambito dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO Salerno, con cui è stata dichiarata irricevibile la relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI ANGRI il 24\6\2025 : Deliberazione n. 3 del 26.03.2025, assunta dal Consiglio d’Ambito dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, di approvazione del progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, segmento c.d. labour intensive, nel bacino di affidamento del SAD Agro Settentrionale, da sottoporre all’attenzione dei Comuni coinvolti mediante indizione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, c.1 legge n. 241/1990 e s.m.i Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI ANGRI il 30\1\2026: annullamento della determinazione EDA Salerno del 26.11.2025, assunta all’esito della conferenza di servizi istruttoria indetta ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990 dall’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, avente ad oggetto il progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel SAD Agro Settentrionale;

Giustizia amministrativa202402039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell'Ente d'Ambito che ha dichiarato irricevibile la relazione illustrativa della proposta di gestione in house del servizio di igiene urbana nel SAD Agro Settentrionale, nonché i successivi atti relativi all'approvazione del progetto del servizio e agli esiti della conferenza di servizi istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente d'ambito)

La controversia

Il Comune di Angri ha proposto ricorso, successivamente integrato con motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento della deliberazione n. 11 del 26 settembre 2024, con cui il Consiglio d'Ambito dell'Ente d'Ambito Salerno aveva dichiarato irricevibile la relazione illustrativa della proposta di gestione in house del servizio di gestione dell'igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale. Con i primi motivi aggiunti il Comune ha impugnato la deliberazione n. 3 del 26 marzo 2025, relativa all'approvazione del progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, segmento labour intensive, da sottoporre ai Comuni mediante conferenza di servizi istruttoria. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dell'Ente d'Ambito del 26 novembre 2025, adottata all'esito della conferenza di servizi istruttoria e avente a oggetto il progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel SAD Agro Settentrionale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure formulate contro gli atti impugnati. È stata richiesta la sospensione cautelare della loro efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La motivazione si fonda sulla portata dell'atto impugnato e, soprattutto, sulla prossimità dell'udienza pubblica già fissata per il 10 giugno 2026 per la decisione del merito: secondo il Collegio non sussistono, in tale situazione, i presupposti per concedere la sospensione cautelare. L'ordinanza non contiene una distinta valutazione esplicita del fumus boni iuris e del periculum in mora, né anticipa il giudizio sui motivi di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, anche in considerazione della prossimità dell'udienza pubblica di merito.

  • art. 14, comma 1, l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa per l'indizione della conferenza di servizi istruttoria relativa al progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani; l'ordinanza non formula una valutazione di legittimità su tale disposizione.

Massime di principio

  • La prossimità dell'udienza pubblica già fissata per la decisione di merito può concorrere a escludere i presupposti per la concessione della tutela cautelare, quando la sospensione non risulti necessaria in vista della rapida definizione della controversia.
  • Il rigetto della domanda cautelare motivato sulla prossimità della decisione di merito non comporta, di per sé, una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di annullamento, salvo diversa esplicita statuizione.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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