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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27888/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e la qualificazione dei beni come provenienti da contraffazione (art. 474 c.p.), sostenendo che si trattasse di falso inoffensivo e quindi di un reato impossibile; deduceva altresi violazioni in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto (art. 131-bis c.p.), nonche vizio di motivazione relativamente all'applicazione delle circostanze (art. 133, art. 62 n. 4 e art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici o non devoluti. In particolare il primo motivo relativo al cosiddetto falso inoffensivo non era devoluto in cassazione perche non sollevato in appello e per di piu riguardava un reato (capo a) poi estinto per prescrizione; il secondo motivo era mera reiterazione dei censure gia proposte in appello senza confronto critico con la motivazione di secondo grado; il terzo motivo (art. 131-bis) era inammissibile perche dedotto per la prima volta in cassazione in violazione dell'art. 606 comma 3 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Riferita alla contraffazione dei beni; la Corte di merito aveva ritenuto che i beni provenissero da contraffazione e il ricorso ha contestato tale qualificazione sostenendo l'esistenza di falso inoffensivo

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la Corte di appello ha confermato la responsabilita per il reato ascritto al capo b) rideterminando la pena

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il limite della esposizione sintetica del motivo di ricorso nella motivazione della Suprema Corte

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito alla determinazione della pena e alle modalita di applicazione delle circostanze; il ricorrente ha censurato la dosimetria ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come fattore per la determinazione della pena ma senza specifiche articolazioni argomentative, per cui il motivo è stato considerato generico

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti specifiche; la Corte di appello ha valutato gli elementi, e la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato criticamente la motivazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto; la sua deduzione in cassazione e stata dichiarata inammissibile perche non proposta in appello

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che in Cassazione non possano essere dedotte questioni non prospettate in sede di appello; usato dalla Corte per escludere la nuova deduzione relativa all'art. 131-bis

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni non sollevate in appello, salvo specifiche eccezioni; le questioni nuove sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.
  • Non e ammesso riproporre in Cassazione motivi identici a quelli gia dedotti in appello e ritenuti inadeguati in secondo grado senza un confronto critico diretto con la motivazione della corte di merito
  • Se un reato e estinto per prescrizione e il ricorrente non rinuncia a tale declaratoria, taluni profili connessi a quel reato possono essere non devoluti e quindi non esaminabili in Cassazione
  • La mera enunciazione di norme nel ricorso senza articolazione argomentativa sufficiente (ad es. richiamo all'art. 62 n. 4) determina l'inammissibilita per carenza di specificita
  • La causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto (art. 131-bis) deve essere tempestivamente dedotta nelle fasi processuali anteriori alla Cassazione per poter essere valutata

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