Cassazione Penale, Sentenza n. 27888/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e la qualificazione dei beni come provenienti da contraffazione (art. 474 c.p.), sostenendo che si trattasse di falso inoffensivo e quindi di un reato impossibile; deduceva altresi violazioni in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto (art. 131-bis c.p.), nonche vizio di motivazione relativamente all'applicazione delle circostanze (art. 133, art. 62 n. 4 e art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici o non devoluti. In particolare il primo motivo relativo al cosiddetto falso inoffensivo non era devoluto in cassazione perche non sollevato in appello e per di piu riguardava un reato (capo a) poi estinto per prescrizione; il secondo motivo era mera reiterazione dei censure gia proposte in appello senza confronto critico con la motivazione di secondo grado; il terzo motivo (art. 131-bis) era inammissibile perche dedotto per la prima volta in cassazione in violazione dell'art. 606 comma 3 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferita alla contraffazione dei beni; la Corte di merito aveva ritenuto che i beni provenissero da contraffazione e il ricorso ha contestato tale qualificazione sostenendo l'esistenza di falso inoffensivo
Norma sulla ricettazione; la Corte di appello ha confermato la responsabilita per il reato ascritto al capo b) rideterminando la pena
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite della esposizione sintetica del motivo di ricorso nella motivazione della Suprema Corte
Riferito alla determinazione della pena e alle modalita di applicazione delle circostanze; il ricorrente ha censurato la dosimetria ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente
Richiamato dal ricorrente come fattore per la determinazione della pena ma senza specifiche articolazioni argomentative, per cui il motivo è stato considerato generico
Norma sulle circostanze attenuanti specifiche; la Corte di appello ha valutato gli elementi, e la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato criticamente la motivazione
Causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto; la sua deduzione in cassazione e stata dichiarata inammissibile perche non proposta in appello
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che in Cassazione non possano essere dedotte questioni non prospettate in sede di appello; usato dalla Corte per escludere la nuova deduzione relativa all'art. 131-bis
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni non sollevate in appello, salvo specifiche eccezioni; le questioni nuove sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.
- Non e ammesso riproporre in Cassazione motivi identici a quelli gia dedotti in appello e ritenuti inadeguati in secondo grado senza un confronto critico diretto con la motivazione della corte di merito
- Se un reato e estinto per prescrizione e il ricorrente non rinuncia a tale declaratoria, taluni profili connessi a quel reato possono essere non devoluti e quindi non esaminabili in Cassazione
- La mera enunciazione di norme nel ricorso senza articolazione argomentativa sufficiente (ad es. richiamo all'art. 62 n. 4) determina l'inammissibilita per carenza di specificita
- La causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto (art. 131-bis) deve essere tempestivamente dedotta nelle fasi processuali anteriori alla Cassazione per poter essere valutata
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