Cassazione Penale, Sentenza n. 29354/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) deducendo: 1) assenza di motivazione ed erronea valutazione della prova, con particolare riferimento all'opportunità del proscioglimento in fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge per mancata motivazione sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha richiamato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 103/2017) che limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento e impedisce la denunzia, in sede di legittimità, di omessa o insufficiente valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre precisato che solo in casi di immediata ed evidente errata qualificazione giuridica del fatto è ammessa censura in Cassazione. Il ricorso mirava a una rivalutazione probatoria e alla modifica della pena, cioè questioni non sindacabili nel rito speciale; conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
Norma che disciplina la sentenza su richiesta delle parti; la Corte ha confermato che, con l'accesso a tale rito, l'imputato rinuncia in gran parte al sindacato sul merito e sulla valutazione probatoria.
art. 129 c.p.p. (proscioglimento in fatto)
Riferimento alla possibilità di proscioglimento nonostante la richiesta di patteggiamento se dagli atti emergono elementi tali da superare la presunzione di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che tale verifica possa essere effettuata in Cassazione solo se i presupposti sono immediatamente desumibili dalla sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis c.p.p. (introdotto dalla legge n. 103/2017)
Limita le censure ammissibili in sede di legittimità contro le sentenze di patteggiamento alle ipotesi tassativamente indicate dal comma; impedisce quindi l'impugnazione basata su omissioni o insufficienze motivazionali relative alla valutazione probatoria e alle condizioni del proscioglimento.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., ma solo se tali presupposti risultano con evidenza dalla sentenza impugnata e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 110, 56, 640 c.p. (capo di imputazione)
Indicazione delle fattispecie penali contestate ai ricorrenti (concorso, tentativo, truffa ecc. secondo i riferimenti); la Corte non ha ritenuto possibile riesaminare la prova relativa a tali imputazioni nel rito speciale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (memoria e requisitoria scritta del Procuratore generale)
Norma procedurale richiamata rispetto all'atto del Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Corte di Cassazione ha limiti stretti: non è possibile impugnare in Cassazione la valutazione probatoria o la mancata motivazione relativa alle condizioni del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in Cassazione solo se l'errore è immediatamente evidente e palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione; non è ammessa per questioni che richiedano esame probatorio.
- Richieste consistenti in una rivalutazione dei fatti o della congruità della pena risultano inammissibili quando fondate su una ricostruzione probatoria che il rito del patteggiamento esclude dal sindacato di legittimità.
- La Corte può comunque rilevare d'ufficio l'eventuale sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma soltanto se tali presupposti emergono con evidenza dalla sentenza impugnata senza necessità di approfondimenti fattuali.
- Immettere in Cassazione motivi non consentiti dal regime di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento espone i ricorrenti alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese, nonché, in casi analoghi, al pagamento di somme alla cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →