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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7071/2020 del 12/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2004 la società aveva dichiarato un reddito ai fini IRES di Euro 84.586,00. A seguito di indagini fiscali e finanziarie, l’Agenzia delle entrate lo aveva elevato a Euro 231.255,00, valorizzando, tra l’altro, una redditività netta dell’1,9%, ritenuta la più bassa tra quella delle imprese concorrenti del Distretto di Lecce 1, e movimenti finanziari dei soci non adeguatamente giustificati. In particolare, non risultava dimostrato che il contante versato sui conti correnti dei soci fosse quello ricevuto dalla società come retribuzione: gli importi indicati per i due soci erano rispettivamente Euro 65.272,00 ed Euro 63.397,00. La Commissione tributaria provinciale di Lecce aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, con sentenza depositata l’11 maggio 2016, aveva invece accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate. La società ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha dedotto nullità della sentenza e violazione delle regole di acquisizione e valutazione delle prove, sostenendo che un prospetto comparativo, basato su dati di bilancio pubblici, smentiva la bassa redditività e che i movimenti dei soci erano giustificati; ha inoltre richiamato gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., l’art. 7 del d.lgs. n. 146/1992, l’art. 2697 c.c. e l’art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000. Con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni, contestando sia il confronto di redditività — che assumeva non adeguatamente specificato dall’Ufficio — sia la presunzione che le somme attribuite a stipendi costituissero utili extracontabili; ha invocato gli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e l’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, e l’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. Con il terzo ha lamentato motivazione apparente, deducendo che la CTR non avrebbe illustrato gli indizi relativi alla redditività e ai versamenti dei soci. Con il quarto ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e controversi, individuati nella selezione delle imprese utilizzate per il confronto e nell’effettività dei rapporti di lavoro dei soci.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva esaminato le contestazioni, mentre la censura sulla valutazione delle prove era priva di autosufficienza, non riproducendo né indicando in modo adeguato il contenuto dei prospetti e degli atti richiamati; inoltre, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti. Il secondo motivo è stato rigettato: la CTR aveva riferito che le imprese comparate erano state selezionate sulla base del codice di attività coincidente con quello della contribuente, e la scarsa redditività poteva costituire, anche da sola, una presunzione semplice grave e precisa di maggiori ricavi non dichiarati. Quanto ai movimenti bancari, i versamenti dei soci non corrispondevano alla prova di pagamenti in contanti degli stipendi; la società non aveva superato tale inferenza con argomentazioni autosufficienti e proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti. Il terzo motivo è stato rigettato: la motivazione della CTR, pur sintetica, rendeva percepibile la ragione della decisione, individuata nelle indagini fiscali e finanziarie da cui erano stati inferiti utili distribuiti e non tassati, e superava il minimo costituzionale. La Corte ha inoltre rilevato che la stessa società aveva ammesso che il contante percepito dai soci non era interamente versato sui conti correnti. Il quarto motivo è stato rigettato: la CTR aveva indicato il criterio di selezione delle imprese comparate; inoltre, anche ammettendo l’effettività dei rapporti di lavoro, restava l’alternativa dei ricavi non dichiarati, sufficiente a sorreggere l’accertamento induttivo. La società è stata condannata a rifondere le spese di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione”, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione”

    Il ricorso per cassazione deve riportare o riprodurre indirettamente, con precisa indicazione della parte rilevante, il contenuto degli atti e documenti sui quali si fonda; il mero richiamo a documenti esterni non soddisfa il requisito di autosufficienza e comporta l’inammissibilità della censura.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive.

    L’accertamento induttivo dei maggiori ricavi può essere fondato anche su un unico elemento presuntivo, purché dotato dei requisiti di gravità e precisione; la concordanza è richiesta quando concorrono più circostanze presuntive.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza in senso costituzionale e risultano dal testo della sentenza; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o di confrontarla con le risultanze processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nell’accertamento induttivo del reddito d’impresa, la prova presuntiva dei maggiori ricavi non dichiarati può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso; la concordanza rileva quando gli elementi presuntivi sono plurimi.
  • In sede di ricorso per cassazione, la parte che fonda una censura su atti o documenti deve indicarne specificamente la collocazione processuale e riprodurne il contenuto rilevante, direttamente o indirettamente in modo puntuale; il richiamo generico a documenti esterni non soddisfa l’onere di autosufficienza.
  • La denuncia di violazione delle regole di valutazione delle prove non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova ponderazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre soltanto per anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e sono desumibili dal testo della sentenza; la motivazione sintetica è sufficiente se rende riconoscibile la ragione della decisione.
  • Quando i versamenti bancari dei soci non trovano corrispondenza nella documentazione dei pagamenti in contanti loro attribuiti come retribuzione, gli elementi possono concorrere a fondare, in via presuntiva, un accertamento induttivo; l’ipotesi che il rapporto di lavoro sia effettivo non esclude l’autonoma alternativa dei ricavi non dichiarati, se idonea a sorreggere l’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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