Cassazione Penale, Ordinanza n. 05047/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità per evasione e osservando che la motivazione della Corte di appello aveva già adeguatamente escluso dubbi sull'avvenuta evasione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione. Nel ricorso ha dedotto vizi di motivazione sulla ricostruzione del fatto, sostenendo in sostanza che non vi fosse prova sufficiente dell'avvenuta evasione. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva sostanzialmente una doglianza già esaminata e confutata in appello: la decisione impugnata aveva valorizzato l'intervento della polizia giudiziaria, che aveva azionato il campanello percepibile dall'esterno e bussato ripetutamente alla porta senza ottenere risposta, pur avendo atteso sul posto per un congruo lasso di tempo.
Norme richiamate
La fattispecie contestata è il delitto di evasione; la Corte non affronta questioni interpretative generali sulla norma, ma ne presuppone l'integrazione in base agli elementi fattuali accertati in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre una censura già esaminata e logicamente confutata dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile se risulta manifestamente infondato.
- In tema di evasione, la prova dell'allontanamento o dell'assenza non giustificata può essere desunta da circostanze fattuali univoche, come l'intervento della polizia giudiziaria che, pur azionando il campanello e bussando ripetutamente, non riceva risposta dopo un'attesa adeguata.
- Quando il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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