Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1604/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202406973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione limitatamente agli abusi relativi al piano seminterrato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano il capo della sentenza di primo grado relativo al cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato da locali non residenziali ad abitazione, realizzato mediante frazionamento, diversa distribuzione interna e dotazione impiantistica. Deducevano, anzitutto, l’inefficacia temporanea dell’ordinanza di demolizione e la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il piano fosse stato già legittimato dal permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2010 e che le residue difformità interne fossero modeste e potenzialmente sanabili. Riproponevano inoltre la censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, dalla quale sarebbe derivata una carente istruttoria.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha escluso che il precedente permesso di costruire in sanatoria rendesse inefficace l’ordine di demolizione, rilevando che gli appellanti non avevano dimostrato che il condono comprendesse il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante del piano seminterrato, reso abitabile mediante opere interne e dotazioni impiantistiche. Il sopralluogo successivo alle istanze di ripristino e di accertamento di conformità aveva confermato la permanenza dell’abuso, senza contestazioni efficaci in appello circa le relative risultanze. La prospettata sanabilità del mutamento di destinazione d’uso è stata ritenuta ipotetica e non idonea a incidere sulla legittimità dell’ordine demolitorio, anche perché rimessa all’esercizio di poteri amministrativi sulla base di una nuova domanda di accertamento di conformità, non presentata. La doglianza relativa all’omessa partecipazione procedimentale è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, una volta accertata la legittimità sostanziale dell’ordinanza. Gli appellanti sono stati condannati a rifondere al Comune le spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori; le spese nei confronti del Ministero della Cultura sono state compensate, essendo stata riconosciuta la carenza di legittimazione passiva della Soprintendenza.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità costituisce un distinto procedimento amministrativo; la mera prospettazione della potenziale sanabilità dell’abuso, in assenza di una nuova domanda e di una valutazione amministrativa, non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’ordinanza quando sia stata accertata la sua legittimità sostanziale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omessa partecipazione procedimentale costituisce irregolarità non invalidante quando il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, come nel caso di un ordine di demolizione sostanzialmente legittimo.

Massime di principio

  • Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria non rende inefficace un successivo ordine di demolizione relativo a un abuso ulteriore, se il destinatario non dimostra che il titolo comprendesse specificamente tale intervento e, in particolare, il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
  • La mera potenziale sanabilità di un abuso edilizio non determina l’improcedibilità del ricorso contro l’ordine di demolizione e non ne sospende gli effetti, quando non sia stata presentata una domanda di accertamento di conformità sulla quale l’amministrazione debba ancora pronunciarsi.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’ordine di demolizione quando il giudice abbia accertato la legittimità sostanziale dell’atto e, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La permanenza dell’abuso edilizio può essere comprovata dalle risultanze di un sopralluogo amministrativo successivo, quando tali risultanze non siano efficacemente contestate dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.