Cassazione Civile, Ordinanza n. 27497/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte dell'INPS, della sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'appello dell'Istituto avverso la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima l'iscrizione di un soggetto alla gestione commercianti, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e una società. In cassazione l'INPS ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., assumendo l'esistenza di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello, nonché l'irrilevanza o il mancato successo della procedura di correzione dell'errore materiale dinanzi alla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello chiariva in modo inequivoco la volontà decisoria del giudice di secondo grado e dava atto dell'errore contenuto nel dispositivo, da leggere alla luce della motivazione stessa. Non sussistendo quindi un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, né una nullità della sentenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata come parametro formale della sentenza, la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, solo se tale da impedire l'individuazione della statuizione del giudice, determina nullità della sentenza.
È il vizio processuale dedotto in ricorso per denunciare la nullità della sentenza di appello.
La correzione degli errori materiali spetta al giudice che ha emesso la decisione e non è il rimedio per eliminare un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo rileva come nullità solo quando sia davvero insanabile e non consenta di individuare con certezza la decisione del giudice; se la motivazione chiarisce inequivocamente l'assetto decisorio, il vizio non sussiste.
- Il dispositivo va letto in coordinamento con la motivazione, e l'errore materiale può essere neutralizzato quando dalla sentenza emerga con chiarezza quale sia la statuizione effettivamente voluta.
- La correzione dell'errore materiale non è utilizzabile per sostituire il rimedio impugnatorio quando la sentenza è già sottoposta a impugnazione, mentre resta esperibile nei limiti propri rispetto alle decisioni del giudice di merito.
- In sede di legittimità, la parte ricorrente deve avere un concreto interesse a censurare la decisione; se dal coordinamento tra motivazione e dispositivo risulta che non vi è soccombenza reale, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
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