Cassazione Penale, Sentenza n. 44015/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra due sentenze penali straniere riconosciute in Italia: sentenza del Tribunale di Bucarest del 25/06/2019 (riconosciuta in Italia il 17/05/2021) e sentenza del Tribunalè di Bucarest del 24/06/2022 (riconosciuta in Italia il 05/03/2024). Il ricorrente deduceva che si trattava di reati identici (evasione fiscale tramite utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), commessi con modalità identiche, in modo professionale e senza soluzione di continuità (l'apparente interruzione sarebbe dovuta solo all'arresto del 13/11/2012 e a controlli tributari), per cui doveva riconoscersi la continuazione fra le due condanne
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'istituto della continuazione ex art. 81 c.p. non è applicabile alla pena inflitta in una sentenza penale straniera riconosciuta ai sensi dell'art. 12 c.p., né le disposizioni attuative delle decisioni quadro UE (d.lgs. n.161/2010 e d.lgs. n.73/2016) hanno innovato in tal senso. Ne consegue che il giudice italiano non può cumulare o aumentare la pena di sentenze straniere riconosciute applicando la continuazione, dovendo rispettare durata e natura della pena impostate dallo Stato di condanna salvo limitato potere di adattamento in caso di incompatibilità. Inoltre, la Corte dell'esecuzione, in fatto, aveva rilevato elementi a supporto dell'assenza di un'unitaria programmazione dei reati (distanza temporale, diverso ruolo di amministratore di fatto in società diverse, correi diversi e fatti che segnano uno spartiacque temporale). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
L'istituto della continuazione non può essere applicato alla pena inflitta in una sentenza penale straniera riconosciuta in Italia; pertanto non può essere usato per aumentare o unificare pene estere riconosciute
art. 12 cod. pen. (riconoscimento delle sentenze penali straniere)
Le finalità per le quali è consentito il riconoscimento di sentenze straniere non comprendono l'applicazione della continuazione; il giudice italiano è vincolato a rispettare durata e natura della pena stabilita dallo Stato estero
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (attuazione decisione quadro 2008/909/GAI)
"se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento"
Il decreto consente un limitato potere di adattamento delle pene trasmesse dall'estero solo in caso di incompatibilità con il sistema italiano; non consente invece di applicare la continuazione per aumentare le pene di sentenze straniere
d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (attuazione decisione quadro 2008/675/GAI)
Ha esteso alcune possibilità di valutazione delle decisioni di condanna tra Stati membri (anche per sentenze non formalmente riconosciute se presenti informazioni nelle procedure comunitarie), ma non ha modificato le finalità che consentono la valutazione della sentenza straniera rispetto all'impossibilità di applicare la continuazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'istituto della continuazione (art. 81 c.p.) non è applicabile alle pene contenute in sentenze straniere riconosciute in Italia ai sensi dell'art. 12 c.p.; non è possibile chiedere al giudice dell'esecuzione italiano di aumentare o cumulare quelle pene mediante la continuazione
- Le norme e i decreti attuativi delle decisioni quadro UE (d.lgs. n.161/2010 e d.lgs. n.73/2016) non hanno ampliato la possibilità di applicare la continuazione alle sentenze straniere riconosciute; il potere del giudice italiano è limitato al rispetto della durata e della natura della pena estera, con un limitato adattamento solo in caso di incompatibilità
- Per far valere la continuità tra più condanne occorrerebbe che si tratti di sentenze italiane ovvero di situazioni nelle quali la legge consente espressamente la valutazione che porta all'applicazione dell'art. 81 c.p.; la semplice identità di reato e di modalità non è sufficiente quando la legge processuale esclude l'istituto
- Quando si valuti la sussistenza della continuazione tra più fatti (in sede italiana) i fattori rilevanti sono l'unitaria programmazione, la prossimità temporale, l'identità o analogia di mezzi e modalità, la costanza di un progetto criminoso e l'omogeneità degli autori o dei compiti; un'interruzione temporale o fatti che segnano uno "spartiacque" possono ostare al riconoscimento della continuazione
- Se si contesta il mancato riconoscimento della continuazione rispetto a condanne straniere, la difesa dovrebbe considerare alternative praticabili: verificare l'eventuale incompatibilità della pena estera con il diritto italiano (ai fini di adattamento), o agire sulle modalità di riconoscimento/trasmissione della sentenza mediante gli strumenti di cooperazione giudiziaria europea quando applicabili
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