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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5919/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena, deducendo un unico motivo consistente in un vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta in seguito alla riqualificazione dei fatti in base all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo che era stato rinunciato nell'ambito del concordato di appello. La Corte ha richiamato che, in tema di concordato in appello, sono ammissibili in Cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; invece sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi concernenti la determinazione della pena che non si traducano in illegittimità della sanzione. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma è stata richiamata come base per la riqualificazione dei fatti (ambito sostanziale, tipico delle fattispecie in materia di stupefacenti) e per giustificare la diversa qualificazione che ha portato alla rideterminazione della pena

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La Corte di appello ha rideterminato la pena ai sensi di questa disposizione; la Cassazione ne prende atto indicando che la decisione di merito ha provveduto alla nuova determinazione della pena in base alla riqualificazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La sentenza osserva che eventuali doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non sono ammissibili in Cassazione quando riferite a motivi rinunciati nel concordato di appello, a meno che non emergano profili di illegittimità rilevanti

Massime di principio

  • Se in appello le parti concludono un concordato e rinunciano a determinati motivi, tali motivi non possono poi essere fatti valere in Cassazione: il ricorso è inammissibile se fondato su ragioni già rinunciate
  • In materia di concordato in appello la Cassazione ammette solo censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; le questioni meramente sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se dimostrano un'illegittimità della sanzione
  • Le doglianze sulla mancata valutazione di condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) sono inefficaci in Cassazione se derivano da questioni previamente rinunciate, salvo che ricorrano profili di diritto che configurino vera e propria illegittimità
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, spesso, il pagamento di una somma a titolo di riparazione (Cassa delle ammende), come mezzo di disincentivo ai ricorsi infondati o non ammissibili
  • Per preservare la possibilità di impugnazione in Cassazione è importante non rinunciare in sede di concordato ai motivi che si intendono poi far valere e, se si vuol contestare la pena, inquadrare il motivo come questione di illegittimità giuridica e non come semplice dissenso sulla sua entità
  • Quando si contesta la regolarità del consenso al concordato o la formazione della volontà dell'imputato, è necessario produrre elementi che dimostrino vizi della volontà o mancanza del consenso del pubblico ministero, poiché solo tali censure sono ritenute rilevanti in sede di legittimità

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