Cassazione Civile, Ordinanza n. 07676/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore esecutato chiese al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del processo per asserita violazione degli artt. 555 e 567 c.p.c., deducendo che la trascrizione del pignoramento immobiliare era stata eseguita solo dopo il deposito dell'istanza di vendita. In subordine domandò la chiusura anticipata della procedura ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., richiamando il numero di esperimenti di vendita andati deserti, la presunta abusività del compendio per gravi difformità urbanistiche, la scarsa convenienza economica della vendita rispetto all'ammontare del credito e la forte sproporzione tra prezzo base e valore di stima. Rigettata l'istanza dal giudice dell'esecuzione e poi il reclamo dal tribunale, il debitore propose ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nel giudizio di reclamo; 2) violazione delle norme in tema di pignoramento immobiliare e motivazione apparente/illogica sull'omessa o tardiva trascrizione rispetto all'istanza di vendita; 3) violazione delle medesime norme, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2919 c.c., per avere ritenuto efficace il pignoramento e non dichiarato l'estinzione o l'improcedibilità della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio sia la sentenza del tribunale sia quella della corte d'appello, rilevando d'ufficio che la domanda proposta dal debitore non poteva essere introdotta con il reclamo ex art. 630 c.p.c. perché la dedotta tardiva trascrizione del pignoramento integra un'ipotesi di estinzione/improcedibilità atipica. Secondo la Corte, in casi del genere il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non il reclamo ex art. 630 c.p.c.; inoltre il reclamo non è convertibile nell'opposizione mancando la necessaria fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c. Ne è derivata la cassazione ex art. 382, comma 3, c.p.c. perché la causa non poteva essere proposta nelle forme scelte. Il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti delle controparti costituite, mentre nulla è stato disposto verso gli intimati contumaci; è stata esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. e non sono stati applicati gli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla trascrizione del pignoramento immobiliare.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla tempistica degli adempimenti del pignoramento immobiliare.
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
invocato dal ricorrente per chiedere la chiusura anticipata della procedura esecutiva per antieconomicità e scarsità di concrete prospettive di realizzo.
richiamato per il reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
la Corte afferma che il reclamo ex art. 630 c.p.c. riguarda solo l'estinzione tipica dell'esecuzione e non l'estinzione/improcedibilità atipica derivante da omessa o tardiva trascrizione del pignoramento.
richiamato dal ricorrente come base dei motivi di ricorso per cassazione.
invocato in relazione alla denunciata violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
invocato in relazione al giusto processo e al contraddittorio.
richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente o illogica.
richiamato con riferimento agli adempimenti del pignoramento e alla sua efficacia.
richiamato con riferimento alla disciplina dell'istanza di vendita e degli adempimenti successivi nel processo esecutivo immobiliare.
invocato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia sulla questione dell'inefficacia del pignoramento.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del pignoramento sui diritti del terzo acquirente e alla efficacia della procedura.
richiamato dalla corte territoriale nel valutare che il prezzo di aggiudicazione non potesse dirsi ingiusto.
utilizzato dalla Corte di cassazione per cassare senza rinvio, rilevando che la causa non poteva essere proposta nelle forme prescelte.
indicato come rimedio corretto contro l'ipotizzata estinzione/improcedibilità atipica; il reclamo ex art. 630 c.p.c. non è convertibile in opposizione agli atti esecutivi perché manca la fase sommaria prevista dalla norma.
richiamato per affermare che senza la fase sommaria non è possibile instaurare il giudizio a cognizione piena mediante conversione del reclamo in opposizione.
la Corte esclude i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte afferma che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato poiché il ricorso non è stato rigettato né dichiarato inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- L'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento, ovvero l'omesso o tardivo deposito della prova della trascrizione, integra una forma di improcedibilità/estinzione atipica del processo esecutivo.
- I provvedimenti che negano o dispongono la chiusura anticipata dell'espropriazione per una causa atipica non sono impugnabili con il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Il reclamo ex art. 630 c.p.c. non può essere convertito in opposizione agli atti esecutivi quando non sia stata previamente attivata la fase sommaria richiesta dall'art. 617, comma 2, c.p.c.
- Quando il giudice di legittimità rileva che la domanda non poteva essere proposta nelle forme scelte, può cassare senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c.
- La denuncia di vizi processuali o di motivazione non consente di superare il difetto originario del rimedio esperito, se la questione appartiene a un diverso mezzo di impugnazione tipicamente previsto dall'ordinamento.
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