Cassazione Penale, Sentenza n. 08195/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per aver messo a disposizione, in due distinti periodi, un capannone di sua proprietà per la coltivazione di oltre 2000 piante di marijuana (capi A ed E). I motivi sollevati erano: inosservanza di norme processuali e carenza della motivazione per avere la Corte richiamato la sentenza di primo grado senza adeguata autonoma valutazione; mancato accertamento tecnico sulla natura delle piante (contestazione che alcune sarebbero state canapa sativa); contestazione dell"efficacia del contratto di locazione prodotto; errata qualificazione giuridica del fatto (art. 73 commi 1 e 4 invece del comma 5); e vizi nella determinazione della pena, con richiesta di applicazione più favorevole delle attenuanti e di non aumentare la pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al mancato accertamento della natura di alcune piante perché tale questione non era stata devoluta in appello. Ha confermato che gli elementi di fatto (l"allarme dell"imputato, il suo sollecito ai correi di rimuovere la coltivazione, la successiva messa a disposizione reiterata dei locali) dimostrano la consapevolezza dell"illiceità. Quanto al capo E), la Corte ha rilevato che, pur essendovi riferimenti a canapa sativa, le analisi chimiche avevano comunque individuato un contenuto di THC (mg. 27200) idoneo a qualificare le piante come potenziale drogante. La Corte ha giudicato non convincente il documento di locazione, privo di data, sottoscrizione e registrazione. La riqualificazione nei termini del comma 5 dell"art. 73 è stata esclusa come incompatibile con la gravità e la struttura dell"attività contestata. È stato inoltre precisato che il giudice dell"impugnazione può modificare la qualificazione giuridica del fatto (art. 521 c.p.p.). Le scelte sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute adeguatamente motivate (esclusione di una più ampia riduzione per precedenti penali e aumento per continuazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa come norma che impone motivazione a pena di nullità; la Corte osserva che la questione relativa al mancato accertamento chimico non era stata devoluta in appello e quindi non è ammissibile in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata in motivazione per affermare che l’omesso esame di un motivo in appello non costituisce vizio rilevante quando il motivo risulti implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio della sentenza
La Corte ha ritenuto applicabili i commi 1 e 4 (produzione/coltivazione di sostanze stupefacenti) per la condotta contestata, escludendo la riqualificazione al comma 5 in ragione della gravità, intensità e strutturazione dell"attività
La Corte conferma che il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell"imputazione, purché non ecceda la competenza
Norma richiamata in relazione ai limiti del giudizio di impugnazione e all"esercizio della funzione nomofilattica; la Corte ha ritenuto non sussistere violazione in proposito
Massime di principio
- Non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state oggetto del giudizio di appello: se una doglianza non è stata devoluta in appello, la Corte di legittimità la dichiara inammissibile salvo che sia implicitamente assorbita dalla motivazione
- La prova della consapevolezza dell"imputato può fondarsi su elementi indiziari concreti (es. reazione agitata all"intervento degli operanti, sollecitazione a rimuovere la coltivazione, ripetuta messa a disposizione degli stessi locali), che non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica
- Le analisi chimiche sulle piante (consulenze/accertamenti sul contenuto di THC) sono decisive per la qualificazione tra canapa lecita e sostanza stupefacente: risultati che evidenziano contenuto drogante sostenengono la qualificazione penale
- Un documento privatistico (contratto di locazione) privo di data, sottoscrizione e registrazione ha scarso valore probatorio se l"uso dei locali risulta già effettivo da tempo; l"assenza di formale registrazione può indebolire la tesi della buona fede
- Il giudice d"appello può modificare la qualificazione giuridica del fatto rispetto all"imputazione originaria (art. 521 c.p.p.), purché non si travalichi la competenza o si alteri la natura del giudizio
- Le scelte sul trattamento della pena sono insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate: rilevano la gravità del fatto, la struttura dell"attività delittuosa e i precedenti personali dell"imputato
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