Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00755/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo reiterativo rispetto all'appello e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata appariva coerente e immune dai vizi denunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità l'interessato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: violazione di legge penale e processuale in relazione all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; inoltre ha lamentato vizio di motivazione per l'omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato. La Corte rileva che le doglianze riproponevano sostanzialmente questioni già sollevate in appello e già disattese dal giudice di merito; osserva altresì che le censure di illogicità motivazionale non trovavano riscontro nel testo della sentenza impugnata, che invece conteneva una motivazione coerente sulla recidiva, sul diniego dell'art. 62-bis c.p. per la gravità dell'offesa e sul corretto calcolo della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato in ragione della gravità dell'offesa.

  • cod. pen.

    Richiamato in relazione alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, senza ulteriore specificazione normativa nel testo.

  • cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai dedotti vizi di violazione di legge processuale e alla censura di omessa pronuncia sulla prescrizione.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza confrontarsi con la decisione di appello, doglianze già dedotte e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La censura di illogicità o mancanza di motivazione è infondata quando il testo della sentenza impugnata contiene argomentazioni coerenti e non emergono vizi logici apprezzabili dal provvedimento.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere validamente fondato sulla gravità dell'offesa, se tale valutazione risulta esplicitata in motivazione.
  • Ai fini della prescrizione occorre un corretto computo del relativo termine; la sola attenuazione della pena non incide automaticamente sul calcolo del termine prescrizionale, ove il giudice abbia dato congrua spiegazione del computo effettuato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.