Cassazione Penale, Sentenza n. 3676/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Chiantese per reati ex art. 416-bis c.p.; il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che le condotte a lui attribuite sono limitate temporalmente (aprile-novembre 2018), risalgono a quattro anni e mezzo prima dell'esecuzione della misura, il ricorrente è incensurato e proveniente da contesto territoriale diverso, ha svolto lavori regolari dopo il 2018 e nulla indicherebbe una continuazione dell'attività criminale o la sua partecipazione a azioni armate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che sussistano plurimi elementi a sostegno della partecipazione di Chiantese al gruppo criminale (in particolare come "partecipe della batteria di fuoco" e coadiutore nelle azioni di forza) e ha confermato le esigenze cautelari facendo leva sulla doppia presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., sulla vicinanza temporale dei fatti e sulla pericolosità del gruppo considerato ancora attivo (aggressione nel giugno 2022 e tentato omicidio nel giugno 2023). Il Tribunale ha escluso che l'incensuratezza e le supposizioni di lavoro regolare siano idonee a dimostrare la dissociazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.); sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione mafiosa; la porzione della sentenza indica l'imputazione per partecipazione a associazione di stampo camorristico come fondamento della misura cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Detta la presunzione doppia con riferimento alle esigenze cautelari: il Tribunale ha fatto leva su tale presunzione per ritenere sussistenti pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e reiterazione del reato sulla base dell'imputazione e degli elementi probatori
Prevede la condanna per spese e ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha applicato questa sanzione al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria connessi al provvedimento (disposizioni tecniche/procedurali da eseguire a seguito del decreto)
Massime di principio
- In ricorsi avverso misure cautelari per 416-bis la Corte valuta con attenzione le intercettazioni e le attribuzioni di ruolo (es. "batteria di fuoco"): intercettazioni probanti possono sorreggere la custodia anche se i fatti risultano temporaneamente remoti
- La mera incensuratezza o l'allegata attività lavorativa successiva non sono di per sé idonee a dimostrare la dissociazione dall'associazione criminale: servono elementi concreti e documentati che smentiscano la persistenza del vincolo associativo
- La ricorrenza di atti di violenza da parte di affiliati successivi al periodo contestato (es. aggressioni o tentati omicidi) giova alla tesi della persistenza del pericolo di reiterazione e rafforza le esigenze cautelari
- Chi impugna un'ordinanza cautelare deve confrontarsi compiutamente con le argomentazioni del Tribunale e fornire valutazioni o prove capaci di scalfire la 'doppia presunzione' ex art. 275 c.p.p.; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
- Le valutazioni di rischio (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) sono fondate su elementi di esperienza e probabilistici e non richiedono prova assoluta: per superarle occorrono elementi seri e specifici in senso contrario
- Quando si contesta la motivazione della misura cautelare è utile documentare in modo puntuale la stabile integrazione in attività lecite e fornire elementi che dimostrino l'interruzione effettiva dei rapporti associativi
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