Sentenza del 09/11/2020 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - Può essere inerente il costo erogato quale contributo a fondo perduto - Differenza tra "comportamento antieconomico" e "risultato antieconomico"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'ammortamento di un database/software e della deducibilità di un contributo a fondo perduto erogato a una cliente. L'Ufficio riteneva che il software non rientrasse nell'art.103, c.1 TUIR (quindi ammortamento al 30% applicato in bilancio errato) e che il contributo alla cliente fosse antieconomico e non inerente, per mancata correlazione con i ricavi.
La decisione
Il tribunale d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che il database/software rientri nelle "informazioni relative ad esperienze acquisite in campo commerciale" ai sensi dell'art.103, comma 1 TUIR, e quindi che l'ammortamento applicato dal contribuente (entro il limite previsto dal comma 1) sia legittimo; ha inoltre considerato il contributo a fondo perduto erogato alla cliente come costo inerente ed economicamente giustificabile ex ante, trattandosi di rischio d'impresa e non di comportamento antieconomico. Appello respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 103 TUIR comma 1
"le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono deducibili in misura non superiore al 50%"
Il database/software, anche se autoprodotto e non brevettato, può rientrare come "processi, formule, informazioni" e quindi essere ammortizzato secondo il comma 1 entro il limite percentuale indicato.
art. 103 TUIR comma 2
"Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge"
Si applica quando l'asset è qualificabile come diritto con durata determinata da contratto o legge; in presenza di limitazioni d'uso o licenze temporanee si determina la percentuale in base alla vita utile contrattuale.
art. 109 TUIR
Principio di inerenza: i costi sono deducibili se inerenti qualitativamente e quantitativamente all'attività; l'Amministrazione può negare deducibilità per costi sproporzionati e il contribuente ha l'onere della prova della inerenza.
Principio contabile OIC 24
Disciplina la classificazione e l'ammortamento dei software: i software prodotti internamente e non tutelati possono essere classificati e ammortizzati secondo regole contabili specifiche (ad es. 'altre immobilizzazioni immateriali').
IAS 38
Riconosce tra le attività immateriali programmi software e liste clienti; supporta la qualificazione contabile di database e liste anagrafiche come immobilizzazioni immateriali.
Giurisprudenza di Cassazione (es. n. 24379/2016, n. 14702/2001, n. 21114/2005 e altre citate)
citazioni di massima presenti nella sentenza
Affermano l'onere probatorio del contribuente in ordine a esistenza, misura e inerenza dei costi e riconoscono all'Amministrazione la possibilità di negare deducibilità per costi ritenuti sproporzionati.
Massime di principio
- Un database/software può rientrare nell'art.103, comma 1 TUIR anche se autoprodotto e non brevettato se rappresenta 'processi, formule, informazioni' frutto di esperienza commerciale; la brevettazione non è sempre decisiva.
- Se l'uso dell'asset è limitato da una licenza o da un contratto con durata determinata, è più appropriato applicare l'art.103, comma 2 TUIR e ammortizzare in base alla vita utile contrattuale.
- La distinzione pratica: usare il comma 1 quando l'asset costituisce know‑how/informazioni utilizzabili senza limitazioni d'uso; usare il comma 2 quando si tratta di diritti con durata o concessioni.
- I contributi a fondo perduto erogati ai clienti possono essere deducibili se sono ragionevoli e finalizzati a ottenere ricavi futuri; l'insorgere di una perdita o la cessazione del cliente per cause impreviste è un 'risultato antieconomico', non necessariamente indice di 'comportamento antieconomico' del soggetto che ha sostenuto la spesa.
- Il contribuente conserva l'onere di provare inerenza e congruità (quantitativa e qualitativa) dei costi quando l'amministrazione li contesta: contratti, perizie tecniche sulla vita utile, analisi economiche e documentazione commerciale sono fondamentali.
- Per ridurre il rischio di contestazioni: documentare ex ante la finalità commerciale dei contributi (contratti, clausole vincolanti, stime di ritorno), motivare la qualificazione contabile dell'asset e conservare perizie o analisi sulla vita utile e utilità aziendale.
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