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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19669/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 124 cod. pen., per aver ritenuto tempestiva la querela del 25/11/2016 nonostante la presunta conoscenza del fatto da parte della vittima già tra luglio/agosto 2016; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova e presunto travisamento delle dichiarazioni del teste Francesco Gialanella circa la data in cui la vittima avrebbe avuto piena consapevolezza della truffa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che si trattava di un unico reato (non di reato continuato) e che le successive richieste di denaro derivavano dagli artifici originari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e secondo motivo la Corte ha ritenuto infondate le censure: la querela è stata considerata tempestiva poiché la conoscenza completa e certa del fatto da parte della persona offesa si è avuta solo dopo il rifiuto di restituzione delle somme, nel settembre 2016; inoltre il presunto travisamento delle dichiarazioni del teste non è provato e la censura non soddisfa i requisiti richiesti per dimostrare travisamento di prova. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come reato continuato, essendo le singole riscossioni atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso e comunque valutazioni di merito precluse in cassazione. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    La decorrenza del termine per la querela richiede la conoscenza completa e certa del fatto da parte della persona offesa; in caso di incertezza il termine va interpretato a favore del querelante e l'onere della prova dell'intempestività grava su chi la deduce.

  • art. 81 cod. pen.

    Il concetto di continuazione interna è applicato quando le singole riscossioni costituiscono atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso: più eventi dannosi successivi possono costituire reato continuato e non un unico delitto identificato con il pagamento complessivo.

  • art. 640 cod. pen.

    La condotta contestata è stata riclassificata come truffa; il reato si perfeziona con l'effettivo conseguimento della disponibilità del bene con danno per la vittima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (applicazione della sanzione processuale prevista per la cassazione).

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata solo in relazione alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale secondo il rito e le formalità previste.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per proporre querela (art. 124 c.p.) inizia quando la vittima ha conoscenza completa e certa del fatto in tutti i suoi elementi; elementi incerti o supposizioni non bastano a far decorrere il termine.
  • Chi deduce l'intempestività della querela ha l'onere di provarla; in caso di dubbi sulla data di acquisizione della conoscenza, il dubbio deve risolversi a favore del querelante.
  • Per lamentare in cassazione un 'travisamento della prova' è necessario indicare specificamente l'atto processuale, il dato fattuale incompatibile con la sentenza, fornire prova della verità dell'elemento invocato e spiegare perché incide in modo decisivo sulla motivazione; mere interpretazioni alternative delle testimonianze sono insufficienti.
  • Nel reato di truffa, i pagamenti successivi che concretizzano la perdita da parte della vittima possono essere considerati atti esecutivi di un medesimo progetto criminoso e quindi integrare il reato continuato piuttosto che un unico delitto riferibile al complessivo importo.
  • La riformulazione della qualificazione giuridica del fatto (es. da millantato credito a truffa) è possibile in sede di merito se supportata dalle risultanze probatorie; tale valutazione è rimessa ai giudici di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizio di legge o di motivazione grave.

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