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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32074/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso sia il vizio di motivazione denunciato in relazione all'affermazione di responsabilità sia la fondatezza della doglianza relativa alle attenuanti generiche. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, previsto dall'art. 495 c.p. Il primo motivo censurava la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, deducendo un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata esplicitava le ragioni del convincimento del giudice di merito mediante argomenti giuridici corretti e non presentava contrasti con massime di esperienza né contraddizioni interne rilevanti. Il secondo e ultimo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione sul diniego era priva di evidenti illogicità; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La norma incrimina la falsa attestazione o dichiarazione resa a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui; la sentenza la indica quale fattispecie oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve emergere dalla motivazione del provvedimento impugnato, in particolare dal contrasto dello sviluppo argomentativo con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nella decisione.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La Corte richiama la disposizione per escludere che la motivazione della sentenza impugnata presenti il vizio denunciato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile con ricorso per cassazione ricorre quando il percorso argomentativo della decisione manifesta un contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è sufficiente una generica critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura la motivazione sull'affermazione di responsabilità quando la sentenza impugnata esplicita le ragioni del convincimento mediante argomenti giuridici corretti e senza evidenti contraddizioni o illogicità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri superati da tale valutazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione del giudice di merito sugli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche quando la motivazione adottata sia esente da evidenti illogicità.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica

Testo integrale

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