Cassazione Penale, Sentenza n. 13051/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Attisano era stato condannato per falsità ideologica ex art. 483 cod. pen. perché, durante la notifica di un provvedimento del Questore finalizzato all'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione "documento non valido ai fini dell'espatrio", avrebbe dichiarato falsamente di non essere in possesso della carta d'identità italiana, affermando che questa fosse consegnata alle autorità bulgare per richiesta di cittadinanza. La difesa ha censurato la qualificazione e la motivazione, rilevando l'assenza di prova della falsità e la natura probatoria (o la mancanza di essa) delle sommarie informazioni trascritte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. La Corte ha motivato che il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico sussiste solo quando l'atto pubblico è destinato a provare la verità dei fatti attestati e quando sussiste un obbligo giuridico del dichiarante a dire il vero. La relata di notifica è un atto amministrativo non destinato ad attestare la verità delle dichiarazioni del destinatario, pertanto la loro eventuale falsità non integra il reato. Quanto alle sommarie informazioni, non è stato chiarito se esse avessero funzione probatoria autonoma o fossero strumentali all'esecuzione del provvedimento amministrativo; inoltre la circostanza che il documento sia stato esibito successivamente al controllo di frontiera non permette logicamente di desumere che lo stesso fosse in possesso dell'imputato al momento della notifica. Pertanto la condanna non poteva reggere.
Norme richiamate
Il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico sussiste solo se l'atto pubblico è destinato a provare la verità dei fatti attestati e quando una norma impone al privato l'obbligo giuridico di dichiarare il vero, collegando effetti giuridici all'atto.
Regola le sommarie informazioni testimoniali rese davanti alla polizia giudiziaria; tali dichiarazioni, in principio, sono destinate a provare le circostanze riferite e il dichiarante ha l'obbligo giuridico di dire la verità, salvo che risulti che nell'occasione siano state acquisite solo in funzione amministrativa.
Regola le sommarie informazioni testimoniali rese davanti al pubblico ministero; similmente all'art. 351, l'atto è diretto a provare il contenuto dichiarato con diversa efficacia probatoria a seconda del rito.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Rv. 264841
Principio secondo cui l'atto pubblico deve essere destinato a provare la verità dei fatti attestati perché possa integrarsi il reato di falsità ideologica del privato.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2321 del 31/10/2014 (dep. 2015), Rv. 262719
Esempio che la falsa dichiarazione resa da un privato al momento di un controllo di polizia (es. possesso del contrassegno assicurativo) non integra il reato di falso ideologico quando l'atto pubblico non sia destinato ad attestare la verità delle dichiarazioni delle persone controllate.
Massime di principio
- Il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico richiede che l'atto pubblico sia espressamente destinato a provare la verità delle dichiarazioni e che esista un obbligo giuridico del dichiarante a dire il vero; atti meramente amministrativi (es. relata di notifica) non sono sufficienti.
- Le sommarie informazioni possono avere valore probatorio quando acquisite nell'ambito delle indagini ai sensi degli artt. 351 o 362 c.p.p., ma bisogna accertare concretamente la loro funzione (probatoria o strumentale all'esecuzione di un provvedimento amministrativo).
- La successiva esibizione di un documento non costituisce, di per sé, prova logica della sua esistenza o possesso nel momento storico contestato; è necessaria una catena probatoria che colleghi in modo coerente i fatti al thema probandum.
- In giudizi di falsità ideologica il giudice deve operare controlli di logicità e sufficienza delle inferenze probatorie: elementi indiziari isolati o inconcludenti non possono sorreggere una condanna.
- Quando la qualificazione del fatto come falso ideologico sia dubbia per la natura dell'atto che recepisce la dichiarazione, il ricorso in Cassazione può ottenere l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio che valuti la funzione probatoria degli atti.
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