Cassazione Penale, Sentenza n. 45186/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestando: a) insufficiente gravità indiziaria e vizi di motivazione con riguardo alle dichiarazioni di un collaboratore (Antonio Pipolo), alle intercettazioni e ai riscontri fotografici/social; b) mancanza di motivazione circa l'aggravante "associazione armata" (art. 416-bis, comma 4); c) carenza di adeguata valutazione delle esigenze cautelari e della possibile cessazione dei legami associativi (anche richiamando conversazioni ritenute favorevoli al ricorrente). Inoltre il ricorrente lamentava omissioni e valutazioni parziali del Tribunale del riesame
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione: ha valorizzato il compendio probatorio complessivo (dichiarazioni del collaboratore Pipolo, intercettazioni telefoniche e ambientali, rilievi fotografici e contenuti social) ritenendolo idoneo a dimostrare l'appartenenza di D'Apice a compiti operativi nel "Lotto 10" della confederazione camorristica; ha dichiarato inammissibili o infondati i profili relativi all'aggravante armata e alle esigenze cautelari, affermando che la motivazione del provvedimento impugnato non soffriva di illogicità manifesta e che la contestata aggravante poteva desumersi dal quadro complessivo (stese, scorrerie in armi, attentati). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e rigettata la richiesta di riforma
Norme richiamate
comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo
La corte ha ritenuto configurata l'associazione mafiosa e ha ritenuto applicabile anche, in concreto, l'aggravante del comma quarto (associazione "armata" o disponibilità di armi), desumendone la prevedibilità e la conoscenza della disponibilità di armi all'interno del sodalizio
Richiamato dalla difesa in relazione alla gravità indiziaria; la corte non ha ritenuto le censure fondate sul piano della motivazione e del confronto complessivo degli elementi
Richiamato dalla difesa con riferimento alla gravità indiziaria; la Corte ha confermato l'ermeneutica che richiede la valutazione del compendio probatorio nel suo insieme
Riferimento al criterio della "duplice presunzione" nell'ambito delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di valutazione delle esigenze cautelari operata dal Tribunale del riesame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata ai fini della schematizzazione delle censure nei ricorsi; utilizzata per la sintesi dei motivi formulati
Richiamata dalla difesa nella richiesta di trattazione in presenza; la questione procedurale è stata trattata in udienza
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022
Richiamato in connessione con la proroga/trasposizione delle norme sopra citate; il riferimento è di carattere procedurale/organizzativo
art. 5-duodecies, d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022
Richiamato insieme alle norme procedurali per la disciplina della trattazione delle impugnazioni; menzione a fini di ammissibilità/termini
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata con riguardo agli adempimenti connessi alla condanna per spese processuali; applicata nella statuizione conclusiva
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso il giudice valuta il "compendio probatorio" nel suo insieme: singoli elementi quotati isolatamente possono apparire deboli ma, nel loro complesso, risultare sufficienti a fondare la gravità indiziaria
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se integrate da riscontri (intercettazioni, immagini, elementi di contesto), possono costituire elemento decisivo per la misura cautelare; la difesa deve evidenziare contraddizioni precise e allegare elementi completi (es. testi integrali di intercettazioni) per rendere efficace la censura
- L'aggravante della disponibilità di armi (art. 416-bis, comma 4) può essere desunta anche in via indiziaria dal metodo operativo del gruppo ("stese", attentati, scorrerie armate) e dalla notorietà della prassi armata del sodalizio, non necessariamente da prove di possesso diretto da parte del singolo imputato
- Il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato: la Corte non riesamina puntualmente gli elementi di merito se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica o incompleta
- Per impugnare con successo un'ordinanza cautelare il difensore deve proporre censure specifiche, autosufficienti e documentate (trascrizioni complete, indicazione di omissioni probatorie rilevanti), evitando argomentazioni generiche o atomistiche
- Se una censura sull'aggravante non incide sul quantum o sulla natura della misura in atto (cioè non altera la qualità della misura eseguita), la sua rilevanza in sede cautelare può essere giudicata limitata o inammissibile
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