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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35996/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per due furti (portafoglio in supermercato e paio di scarpe in altro negozio del centro commerciale). Le censure vertevano su: carenza di motivazione circa la responsabilità soggettiva e oggettiva, riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. per "esposizione alla pubblica fede" della borsa sul carrello, mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 c.p. per contributo marginale, vizio di motivazione sulla qualificazione come tentativo/consumazione (capo a), mancata rideterminazione della pena, rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e contestazione dell'aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati. Ha confermato la responsabilità dei ricorrenti e la maggior parte delle valutazioni di merito (confermando la consumazione del furto del portafoglio, il concorso di persone e la responsabilità anche rispetto al possesso della refurtiva), rigettando molte delle censure (compresa la contestazione sul dolo non prospettata in appello, le censure sull'attenuante dell'art. 114 e sulla qualificazione del tentativo). Tuttavia la Corte ha accolto i motivi che denunciavano insufficiente motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (la Corte territoriale aveva affermato la "consuetudine" di lasciare la borsa sul carrello senza motivarla concretamente) e ha annullato la sentenza limitatamente a tale profilo, rinviando alla Corte territoriale per nuovo esame motivato sulla sussistenza della consuetudine/"esposizione alla pubblica fede". Alcune doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non dedotte in appello.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    aggravante per sottrazione di cose esposte alla pubblica fede per consuetudine

    La Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'aggravante richiede motivazione concreta sulla sussistenza della consuetudine locale che espone l'oggetto alla pubblica fede; non è sufficiente un'affermazione generica

  • art. 114 cod. pen.

    circostanza attenuante per contributo marginale

    La mancata concessione dell'attenuante non richiede sempre motivazione esplicita se la motivazione complessiva mostra la partecipazione attiva dell'imputato; qui la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito sul ruolo non marginale

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    La Cassazione ha confermato che anche un contributo 'agevolatore' (non necessariamente causale) può integrare il concorso: è sufficiente un apporto esteriore apprezzabile che aumenti la possibilità di riuscita del reato

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    motivi tassativi di ricorso per cassazione

    Richiama il principio per cui nuove deduzioni di vizio non prospettate in appello sono inammissibili in cassazione; la censura sul dolo è stata dichiarata inammissibile per non essere stata dedotta in appello

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020

    trattazione senza intervento delle parti (funzionamento in emergenza pandemica)

    Si è proceduto alla trattazione con le modalità straordinarie previste dalla norma per il periodo indicato

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello rinvia e si salda con la motivazione di primo grado (cd. "doppia conforme"), la Cassazione esamina l'unitario corpo argomentativo composto da entrambe le decisioni.
  • Le doglianze sulla responsabilità soggettiva (dolo) devono essere specificamente dedotte in appello per essere ammesse in cassazione; altrimenti sono inammissibili ex art. 606 c.p.p.
  • Il concorso di persone può essere riconosciuto anche per condotte 'agevolatrici' non causali, purché il contributo esteriore aumenti apprezzabilmente la possibilità di consumazione del reato (art.110 c.p.).
  • La qualificazione tra tentativo e consumazione in furti commessi in supermercato dipende dalla disponibilità autonoma e effettiva della refurtiva: l'occultamento fuori dalla sfera di controllo della vittima integra la consumazione.
  • Il riconoscimento dell'aggravante per 'esposizione alla pubblica fede per consuetudine' richiede motivazione concreta sulla consuetudine locale e sulla precisa collocazione dell'oggetto; non è sufficiente un richiamo generico a massime di esperienza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche su un dato negativo prevalente (es. precedenti penali, confessione parziale con finalità utilitaristiche): basti un elemento ostativo adeguatamente motivato.
  • In caso di annullamento parziale per vizio motivazionale limitato a un'aggravante, il giudice di rinvio deve rideterminare la misura della pena se la statuizione sulla circostanza incide sulla quantificazione della pena.

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