Cassazione Penale, Sentenza n. 26146/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di Luca per rapina impropria e lesioni e di Gerardo per lesioni. Le censure riguardavano: (i) la qualificazione giuridica della condotta di Luca (si sarebbe trattato di furto tentato o al più di tentativo di rapina impropria per assenza di compiuto spossessamento), (ii) la mancanza di nesso causale doloso tra la condotta e le lesioni contestate; (iii) la pretesa sussistenza di uno iato temporale incompatibile con la rapina impropria; (iv) la mancata concessione della scriminante della legittima difesa, in favore di Gerardo; (v) la mancata applicazione dell'attenuante costituzionale introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.86/2024 e la possibilità di cumularla con l'attenuante comune dell'art.62, n.4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Luca ritenendolo infondato: ha confermato la qualificazione della condotta come rapina impropria rilevando che la sottrazione seguita dall'uso di violenza, anche se non immediatamente contestuale, integra la fattispecie e che la Corte d'appello ha fornito motivazione logica e congrua sulla natura dolosa delle lesioni. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gerardo come manifestamente infondato, ritenendo insussistente la scriminante della legittima difesa anche in senso putativo. In ordine all'attenuante costituzionale (Corte cost. n.86/2024) la Cassazione ha chiarito che detta attenuante costituisce strumento ulteriore rispetto all'art.62, n.4 cod. pen. e può essere cumulata, ma che in sede di ricorso devono essere indicate specifiche argomentazioni e la prova che giustifichi un nuovo vaglio istruttorio; nel caso concreto non sono state fornite tali ragioni. Conseguentemente il ricorso di Luca è respinto con condanna alle spese; il ricorso di Gerardo è dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
Norme richiamate
Norma processuale citata in relazione ai motivi di ricorso in cassazione; viene richiamata per valutare la correttezza delle censure sulla motivazione e sulla qualificazione giuridica dei fatti
Richiamato in rapporto alla qualificazione alternativa della condotta come furto tentato; la Corte ha ritenuto infondata tale qualificazione rispetto alla ricostruzione fattuale
art. 628, secondo comma, cod. pen. (rapina impropria)
Norma centrale: la Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali che ammettono la consumazione della rapina impropria anche quando la violenza segue temporalmente la sottrazione, purché le attività costituiscano un'azione unitaria diretta a garantire l'impunità e che la sottrazione sia effettiva
Richiamato nelle censure che invocavano la configurazione di tentativo; la Corte ha ritenuto che, alla luce della prova e della giurisprudenza, il fatto fosse consumato come rapina impropria
art. 62, n. 4) cod. pen. (attenuante comune: speciale tenuità del danno o del lucro)
L'attenuante codicistica era stata già riconosciuta in primo grado; la Cassazione ha precisato che l'attenuante costituzionale introdotta dalla Corte cost. può essere ulteriore e cumulabile, ma la sua applicazione richiede motivazioni specifiche e indicazioni probatorie in sede di impugnazione
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
Richiamata nella doglianza di Gerardo che chiedeva il riconoscimento della scriminante putativa; la Corte ha confermato che per la putativa legittima difesa è necessario un errore scusabile giustificato da circostanze oggettive, assenti nel caso
Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2024
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita, fino a un terzo, quando il fatto risulti di lieve entità
Ha introdotto un'attenuante speciale per i casi di offensività minima nella rapina, fondata sul principio di proporzionalità e finalità rieducativa; la Cassazione ha interpretato tale pronuncia come strumento ulteriore rispetto alle attenuanti codicistiche e ha richiesto specifiche argomentazioni per farne valere l'applicazione congiunta
Massime di principio
- La rapina impropria può ritenersi consumata anche se la violenza o la minaccia seguono temporalmente la sottrazione, purché le condotte costituiscano un'azione unitaria finalizzata a impedire la riconquista della cosa o a garantire l'impunità dell'autore
- Un iato temporale tra sottrazione e violenza non esclude automaticamente la rapina impropria: ciò che conta è il nesso unitario di finalità tra le azioni
- In Cassazione non è possibile imporre una rivalutazione libera della prova: le censure devono mirare a vizi della motivazione o a errori di diritto, e non a riqualificazioni fondate solo su una diversa valutazione del merito probatorio
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante costituzionale ex Corte cost. n.86/2024 è necessario spiegare e documentare specificamente perché la condotta rientri nell'offensività minima e, se si chiede la cumulabilità con l'art.62 n.4, indicare argomenti e mezzi di prova che giustifichino un nuovo esame
- La legittima difesa putativa richiede che l'errore che induce l'agente sia scusabile alla luce di circostanze oggettive e concrete; la mera affermazione soggettiva di voler difendere non è sufficiente
- I motivi di ricorso generici che richiamano il canone 'al di là di ogni ragionevole dubbio' senza specificare i passaggi argomentativi della sentenza impugnata non superano la soglia di ammissibilità in Cassazione
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