Sentenza del 03/11/2020 n. 24294 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI relativo al 2008 per omesso riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale (importo 1.232 euro). Il Comune aveva negato l'agevolazione perché la moglie del ricorrente risultava anagraficamente residente a Milano con le figlie, mentre il ricorrente manteneva la residenza nell'immobile contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha assorbito il terzo, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato la causa alla CTR in diversa composizione. La Corte ha stabilito che: 1) l'agevolazione ICI per abitazione principale può essere riconosciuta anche quando i coniugi dimorino in immobili diversi se risulti provata la frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto); 2) le dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale vanno valutate come elementi indiziari (con valore probatorio se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) e possono essere introdotte sia dall'Amministrazione sia dal contribuente nel giudizio tributario; 3) la CTR ha errato escludendo in assoluto tali dichiarazioni e non valutando complessivamente le prove. La causa è rinviata perché la CTR valuti nuovamente le prove (compresi i 21 atti di dichiarazione di terzi) alla luce dei principi indicati; la regolazione delle spese è rimessa alla CTR.
Norme richiamate
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente
Norma agevolativa di stretta interpretazione: l'abitazione principale richiede la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Tuttavia la presunzione di coincidenza con la casa coniugale può essere superata con la prova della frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto).
Il divieto di prova testimoniale riguarda l'assunzione della prova con le garanzie del contraddittorio; non esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni extraprocessuali rese all'Amministrazione come elementi indiziari nel giudizio tributario.
Le dichiarazioni extraprocessuali possono assumere valore presuntivo se presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in tal caso formano presunzioni utilizzabili dal giudice.
Concetto di residenza della famiglia: luogo della casa coniugale che fa presumere la residenza di tutti i componenti, salvo prova della sua inefficacia a causa della frattura del rapporto di convivenza.
Richiamata nel motivo relativo alla motivazione del provvedimento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e non ha svolto un'interpretazione sostanziale della norma nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione ICI per l'abitazione principale occorre che l'immobile sia la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; la regola è di stretta interpretazione.
- Se i coniugi dimorano in immobili diversi non scatta automaticamente la perdita dell'agevolazione: bisogna valutare se esiste una frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto) all'epoca rilevante.
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (es. acquisite dall'Amministrazione) non sono inibite al giudice tributario: hanno valore indiziario e, se dotate di gravità, precisione e concordanza, possono formare presunzioni favorevoli o sfavorevoli.
- Il giudice tributario deve valutare complessivamente tutte le prove, sia quelle prodotte dall'Amministrazione sia quelle del contribuente (incluse dichiarazioni extraprocessuali), garantendo il rispetto del contraddittorio e del giusto processo.
- Le norme agevolative fiscali vanno interpretate restrittivamente; tuttavia, quando sussistono elementi probatori della separazione di fatto, l'agevolazione può essere riconosciuta anche se i familiari risultano anagraficamente residenti altrove.
- Se una commissione di merito esclude in toto la valutazione di determinate prove ritenute ammissibili dalla giurisprudenza di legittimità, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame delle prove.
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