Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22982/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di progettazione affidato da una Provincia a una società di progettazione per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo all'adeguamento a quattro corsie di una strada statale e alla progettazione di viabilità complanare. La società ha chiesto: 1) il ricalcolo dei compensi professionali sulla base del valore finale dell'appalto, assumendo che varianti e mutamenti progettuali avessero aumentato la difficoltà e il valore dell'opera; 2) il pagamento di prestazioni asseritamente non comprese nell'incarico, come lo studio di impatto ambientale e la relazione geologica; 3) il risarcimento del danno per il recesso anticipato della Provincia. Il Tribunale ha riconosciuto solo un indennizzo per il recesso, rigettando il resto. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione della società, riconoscendo una differenza a titolo di compenso professionale, correlata all'aumento del valore delle opere oggetto dell'incarico e richiamando la disciplina contrattuale che prevedeva un corrispettivo variabile in funzione dell'importo effettivo dei lavori. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi tre ha denunciato, in sintesi, difetto di motivazione e violazione dell'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse dato per incontestato l'aumento di valore dell'appalto senza adeguata base probatoria, che non fosse applicabile la normativa sui pubblici appalti e la forma scritta per la modifica dell'incarico, e che fosse stata omessa l'analisi della scrittura privata tra le parti; con il quarto e il quinto motivo ha dedotto ancora vizi motivazionali e violazione di legge, lamentando che non fosse stata motivata la determinazione del corrispettivo in rapporto all'attività effettivamente svolta e che il presunto aumento di valore fosse successivo alla presentazione del progetto preliminare. La Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati e gli ultimi due inammissibili, osservando che la ricorrente aveva cumulato e sovrapposto censure eterogenee, mirando in realtà a una rivalutazione del merito; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato il contratto, valorizzando l'art. 6 e la pattuizione di un compenso non fisso ma variabile, e che le doglianze tendevano a introdurre una diversa interpretazione del documento e dei fatti già valutati dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della Provincia alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della Provincia di Grosseto. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, perché formulati in modo promiscuo e in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, anch'essi costruiti in modo eterogeneo e volti sostanzialmente a contestare il giudizio di fatto della Corte territoriale. È stata confermata la decisione di appello che aveva riconosciuto alla società progettista una differenza di compenso in relazione all'aumento del valore dell'opera, sulla base della disciplina contrattuale e della valutazione già svolta dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione della violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per ottenere una diversa lettura dei fatti o del contratto; deve riguardare un effettivo errore di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per il mancato esame di singoli elementi istruttori o per la mera contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte esclude che la decisione d'appello fosse priva di motivazione, avendo esaminato il contratto e il criterio di calcolo del compenso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato dalla Corte territoriale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo si configura solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • d.lgs. n. 77 del 1995

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'inapplicabilità della disciplina di settore, ma la censura è stata respinta perché volta a rimettere in discussione il merito e l'interpretazione del contratto.

  • d.lgs. n. 157 del 1995

    Richiamato dalla ricorrente nella medesima prospettiva, senza che la Corte ravvisasse una decisiva violazione di legge.

  • L. n. 109 del 1994

    Invocata per contestare la modifica dell'incarico e la forma scritta; la Corte ha ritenuto che il contratto fosse già idoneo a disciplinare il compenso variabile.

  • L. n. 143 del 1949

    Richiamata dalla parte attrice per il ricalcolo dei compensi professionali in base al valore finale dell'appalto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., perché trasferisce alla Corte il compito di selezionare e ricostruire d'ufficio le doglianze.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'erronea attribuzione dell'onere probatorio e non l'asserita insufficienza o inadeguatezza della prova valutata dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare il mancato esame di singoli documenti o risultanze istruttorie, né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Quando il giudice di merito abbia esaminato il contratto e desunto da esso un corrispettivo variabile in funzione del valore effettivo dell'opera, la censura di violazione di legge non può tradursi in una diversa interpretazione del medesimo testo negoziale.
  • Se il ricorso mira sostanzialmente a contestare il fatto storico e la ricostruzione del rapporto compiuta in appello, la doglianza è inammissibile o comunque infondata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.