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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33042/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro con una società poi dichiarata fallita. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha respinto la pretesa, ritenendo che il TFR divenga esigibile solo alla cessazione del rapporto e che, nel caso concreto, il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d'azienda. Per la Corte territoriale mancava quindi il presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro al momento in cui il TFR era esigibile e al momento della domanda di ammissione al passivo; non era inoltre dirimente invocare accordi derogatori alla solidarietà cedente/cessionario, stipulati al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla normativa nazionale e unionale. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, della L. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva 2001/23/CE; in via subordinata è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE sull'interpretazione di tali disposizioni.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura perché, prima dell'adunanza camerale, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso conforme all'art. 390 c.p.c. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. La Corte ha inoltre compensato le spese di lite, valorizzando la peculiare complessità delle questioni trattate, e ha precisato che l'estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. 29 dicembre 1990, n. 428

    È la norma nazionale invocata per sostenere la responsabilità solidale/deroghe nei trasferimenti d'azienda e il diritto al pagamento del TFR dal Fondo di garanzia.

  • artt. 3, 4 e 5 direttiva 2001/23/CE

    Sono richiamati come norme unionali in materia di trasferimento d'impresa/ramo d'azienda, rispetto alle quali si lamenta una falsa applicazione della disciplina nazionale.

  • art. 267 TFUE

    È evocato per chiedere, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'interpretazione della direttiva 2001/23/CE.

  • art. 390 c.p.c.

    Regola la rinuncia al ricorso, che nel caso concreto è stata ritualmente depositata prima dell'adunanza camerale.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per giustificare la compensazione delle spese in ragione della peculiare complessità delle questioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che il contributo unificato დამატivo non si applica quando il giudizio si estingue, poiché la norma riguarda solo rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce qualsiasi pronuncia sul merito delle censure.
  • L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo previsto per le sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenti una peculiare complessità delle questioni giuridiche trattate.
  • In presenza di trasferimento di ramo d'azienda e continuità del rapporto di lavoro, la questione del presupposto di intervento del Fondo di garanzia viene valutata in relazione all'esigibilità del TFR e all'insolvenza del datore tenuto al pagamento secondo la disciplina applicabile; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato scrutinato nel merito per effetto della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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