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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40057/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che respingeva la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora in Calabria, applicata in relazione a reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. In Cassazione il ricorso veniva proposto limitatamente alla condanna alle spese processuali, atteso che la misura era stata successivamente revocata dal Tribunale di Paola (ordinanza 20 aprile 2022). Il ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale che aveva ritenuto persistenti le esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso e il rispetto delle prescrizioni, e aveva omesso di considerare che i fatti risalgono al 2015-2016 e che il ricorrente è incensurato e stabilmente residente e lavorante a Ivrea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'interesse a impugnare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., è condizione di ammissibilità e deve sussistere fino alla decisione; la revoca della misura cautelare non detentiva (divieto di dimora) ha annullato l'interesse concreto del ricorrente a proseguire l'impugnazione. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'illegittimità di misure non detentive non dà titolo alla riparazione per ingiusta detenzione. Per la sopravvenuta inammissibilità non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'interesse all'impugnazione è condizione di ammissibilità e deve persistere fino alla decisione; la sua sopravvenuta mancanza rende il ricorso inammissibile.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti, fornisce il fondamento dei fatti per i quali era stata applicata la misura cautelare.

  • art. 405, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    Collegato al diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione: può giustificare interesse all'impugnazione solo se con il ricorso è devoluto l'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura (artt. 273 e 280), non quando le censure riguardano le esigenze cautelari o la scelta tra misure.

  • artt. 273 e 280, cod. proc. pen.

    Riguardano le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali; un ricorso può mantenere interesse se mira ad impugnare la sussistenza di tali condizioni.

  • art. 275, cod. proc. pen.

    Regola la scelta tra le diverse misure cautelari; le censure che riguardano la mera adeguatezza o scelta della misura non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione o a mantenere interesse dopo la revoca.

  • art. 314, cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come norma collegata al diritto di riparazione; la Corte ha escluso che contestazioni sulle esigenze cautelari o sulla scelta della misura possano fondare diritti ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare una misura cautelare è condizione di ammissibilità e deve esistere fino al momento della decisione: la revoca intervenuta della misura rende generalmente inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La revoca di una misura non detentiva (es. divieto di dimora) di norma elimina l'interesse dell'imputato a proseguire l'impugnazione e non dà titolo all'equa riparazione per ingiusta detenzione.
  • Per conservare interesse nonostante la cessazione della misura, il ricorso deve devolvere alla Corte l'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura (artt. 273 e 280), non limitarsi a contestare le esigenze cautelari o la scelta tra misure (art. 275).
  • Se il motivo principale dell'impugnazione diventa privo di oggetto, le doglianze accessorie (es. contestazione della condanna alle spese) non possono essere valutate separatamente senza prima decidere sulle questioni sostanziali divenute però sopravvenute.
  • In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse è prassi giurisprudenziale non pronunciare condanna per spese o sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

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