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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35592/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, ai sensi dell'art.657 cod. proc. pen., del periodo di custodia cautelare dal 18/10/2020 al 6/08/2022 quale pena gia' scontata sulla pena definitiva di 5 anni e 4 mesi per il reato associativo di cui al capo A) (art.416-bis c.p.). Sosteneva che tale custodia, pur non riferita al processo nel quale fu poi condannato, aveva riguardato contestazioni di natura associativa e chiedeva la convertibilita' di quel periodo. Ha inoltre sollevato questione di legittimita' costituzionale contro la limitazione prevista dal quarto comma dell'art.657 c.p.p. per violazione degli artt.3, 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, preliminarmente, che alcune questioni sollevate non risultassero oggetto dell'originaria domanda davanti al giudice dell'esecuzione e che non fossero state dedotte in gravame; sul merito ha confermato il principio per cui l'associazione mafiosa (art.416-bis c.p.), essendo reato permanente e avente struttura unitaria, non ammette la scomposizione temporale per rendere fungibile una carcerazione antecedente alla consumazione del reato. Ha rigettato la questione di incostituzionalità ritenendola manifestamente infondata, motivando che non è logico attribuire ad un reato commesso successivamente una pena già espiata precedentemente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.657 cod. proc. pen.

    Disciplina la riconoscibilità della custodia cautelare nella pena da espiare; la Corte interpreta il quarto comma come limitazione alla fungibilità quando la custodia è anteriore alla consumazione del reato definitivo, impedendo il computo di carcerazione preventiva precedente alla commissione del reato poi sanzionato.

  • art.416-bis cod. pen.

    Il reato associativo di tipo mafioso è qualificato come reato 'permanente' e di struttura unitaria; la Corte ne trae la conseguenza che non è possibile scomporre temporalmente il reato per rendere fungibile carcerazioni anteriori rispetto al periodo di prosecuzione dell'associazione.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; utilizzate per inquadrare le censure di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte dal ricorrente.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla riproduzione e formale esposizione dei motivi in cassazione; richiamato in relazione alla riproduzione del motivo impugnatorio nei limiti stabiliti.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Articoli costituzionali invocati dal ricorrente per questioni di uguaglianza, diritto di difesa e ragionevole durata/garanzie del processo; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e giustificata dalla differente disciplina sulla fungibilità della custodia cautelare.

Massime di principio

  • Per reati 'permanenti' (es. art.416-bis c.p.) la struttura unitaria del reato impedisce di computare come pena gia' scontata periodi di detenzione anteriori alla consumazione o al periodo rilevante del reato permanente.
  • La fungibilità della custodia cautelare rispetto alla pena definitiva è subordinata al rapporto temporale e sostanziale tra la custodia e il reato per il quale si espleta la pena; la custodia antecedente alla commissione del reato solitamente non è riconoscibile.
  • In cassazione non devono essere dedotte questioni che non siano state oggetto del motivo di gravame in sede di merito; cioè è essenziale che l'argomento sia stato sollevato e trattato in primo grado o in appello per poter essere riesaminato in Cassazione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale contro la norma che limita la fungibilità trovano difficilmente accoglimento quando la differenziazione normativa si giustifica con la tutela della coerenza della funzione della pena (la pena deve seguire l'azione e non precederla).
  • In casi analoghi, per ottenere il riconoscimento della detenzione come pena scontata è utile dimostrare che la custodia cautelare era effettivamente riferita allo stesso fatto ovvero alla stessa imputazione sostanziale per la quale si è stati condannati; in mancanza di tale sovrapposizione temporale e fattuale, la richiesta ha scarse probabilità di successo.

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