Cassazione Penale, Ordinanza n. 09264/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il concorso in due estorsioni avvinte dalla continuazione, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso in due episodi estorsivi, unificati dal vincolo della continuazione. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il ricorrente non avesse fornito un contributo concorsuale rilevante e chiedendo una diversa lettura delle risultanze probatorie. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, comma primo, n. 4, c.p., oltre al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in cassazione perché meramente fattuale e ripetitivo di censure già disattese in appello, e il secondo manifestamente infondato: quanto alla circostanza ex art. 62, comma primo, n. 4, c.p., ha osservato che, quando la lieve entità è stata già riconosciuta valorizzando l'esiguità del danno, tale elemento resta assorbito e non può essere rivalutato due volte; quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che è sufficiente una motivazione sintetica che richiami gli elementi ritenuti decisivi, come l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice valorizzi elementi ritenuti decisivi, come l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali.
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può concorrere con altre attenuanti, ma non può essere valorizzata due volte se il medesimo elemento dell'esiguità del danno è già stato utilizzato per riconoscere la lieve entità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in una ripetizione delle doglianze già respinte dal giudice di appello, se la motivazione di merito è congrua e specifica.
- È inammissibile il motivo che difetti di specificità perché non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a prospettare una lettura alternativa delle prove.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica, purché il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare uno per uno tutti i dati favorevoli dedotti dalle parti.
- La circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere nuovamente valorizzata quando il medesimo profilo fattuale sia già stato utilizzato per riconoscere un'altra attenuante o una lieve entità del fatto, altrimenti si avrebbe una duplicazione del medesimo elemento favorevole.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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