Cassazione Penale, Sentenza n. 34147/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GUP di Firenze che, con rito abbreviato, aveva condannato Hicham Mannur per detenzione di oltre un chilogrammo di cocaina (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), denunciando la mancata applicazione della pena accessoria dell'espulsione dallo Stato prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso sosteneva che, alla luce delle circostanze (quantità di stupefacente, modalità del fatto, contenuti delle chat sul cellulare che indicavano contatti e attività consistenti nel traffico, custodia e trasporto nonché transazioni economiche rilevanti), sussisteva la pericolosità sociale dell'imputato e dunque l'obbligo di valutare e decidere sull'espulsione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione per omissione di una statuizione obbligatoria e ha rinviato al Tribunale di Firenze (Ufficio G.U.P.) per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato l'orientamento costituzionale e giurisprudenziale secondo cui l'applicazione dell'espulsione richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale (art. 13 Cost., art. 133 c.p., art. 203 c.p.), e che l'omessa valutazione da parte del giudice del merito integra vizio di violazione di legge sanabile in cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per stranieri condannati per reati in materia di stupefacenti; la Corte ricorda che l'applicazione non può essere automatica ma richiede accertamento concreto della pericolosità sociale.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che punisce il traffico e la detenzione di stupefacenti; qui applicata per la condanna (detenzione e trasporto di oltre un chilogrammo di cocaina).
art. 13 Cost.
Richiamato per il principio che la libertà personale e i diritti connessi (es. vita familiare, scelta del luogo di vita) sono diritti inviolabili che impongono un bilanciamento prima di adottare misure come l'espulsione.
Elenca le circostanze di riferimento per la determinazione della pericolosità sociale e della misura; la Corte richiama l'obbligo di valutare tali circostanze nella decisione sull'espulsione.
art. 203, secondo comma, cod. pen.
Collega le valutazioni delle circostanze previste dall'art. 133 alla decisione sulle misure di sicurezza, richiedendo accertamento concreto della pericolosità sociale.
Corte Costituzionale, sent. n. 58 del 24/02/1995
Dichiarata l'illegittimità della parte dell'art. 86 che imponeva l'espulsione automatica senza accertamento della pericolosità sociale; stabilisce il principio dell'obbligo di verifica concreta.
Cass. Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018
Giurisprudenza di merito richiamata per l'obbligo di valutazione concreta delle circostanze per l'applicazione dell'espulsione.
Sezioni Unite Cassazione, n. 38810 del 13/06/2022
Stabilito che l'omissione della statuizione sull'espulsione in sentenza di abbreviato non è appellabile al tribunale di sorveglianza ma impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 608 c.p.p.; in caso di annullamento si dispone il rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Quando la legge prevede l'espulsione quale misura per reati in materia di stupefacenti, il giudice deve sempre effettuare un accertamento concreto della pericolosità sociale prima di applicare o non applicare l'espulsione.
- L'omissione di una statuizione obbligatoria sull'espulsione integra vizio di violazione di legge e può determinare l'annullamento limitato alla misura di sicurezza con rinvio al giudice del merito.
- Elementi come la quantità di stupefacente, il ruolo nell'organizzazione (non marginale), le comunicazioni intercettate/chat e le transazioni economiche possono essere ritenuti indici rilevanti di abitualità e pericolosità sociale e devono essere valutati esplicitamente dal giudice.
- Anche nelle sentenze pronunciate con rito abbreviato il giudice è tenuto a decidere sulla misura di sicurezza dell'espulsione; l'impugnazione avviene in Cassazione secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
- L'applicazione dell'espulsione richiede il bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico e i diritti inviolabili dell'individuo (es. vita familiare), perciò la decisione deve essere motivata rispetto alle circostanze di cui all'art. 133 c.p.
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