Cassazione Civile, Ordinanza n. 23430/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'adesione del controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia. Ha altresì rilevato che l'adesione della parte resistente escludeva la pronuncia sulle spese e ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (custode giudiziario)
La controversia
La società conduttrice ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la risoluzione per grave inadempimento di un contratto di locazione relativo a un immobile sito in Milano e la condanna al pagamento di canoni locatizi per euro 39.000,00. Il contenzioso nasceva da una domanda inizialmente proposta in forma di sfratto per morosità da parte del custode giudiziario nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente. I motivi del ricorso denunciavano: 1) violazione dell'art. 148 l. fall. in relazione all'art. 81, comma 2, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1241 c.c. e 56 l. fall.; 3) violazione dell'art. 1455 c.c. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito il controricorrente.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne esamini il merito per intervenuta rinuncia
richiamato in relazione alla dedotta violazione sull'asserita carenza di legittimazione/processuale, senza esame nel merito
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova, senza decisione sul punto per rinuncia
richiamato per lamentare la valutazione delle prove/contestazioni, senza esame nel merito
richiamato in relazione alla dedotta compensazione, senza esame nel merito
richiamato in relazione alla dedotta compensazione, senza esame nel merito
richiamato nel terzo motivo per contestare la gravità dell'inadempimento, senza esame nel merito
indicato quale rito di trattazione in camera di consiglio
richiamato per affermare la ritualità della rinuncia al ricorso
richiamato per dichiarare che l'adesione del controricorrente escludeva la pronuncia sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che la Corte debba esaminare i motivi di impugnazione.
- Se la parte resistente aderisce alla rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi della disciplina richiamata dalla Corte.
- Quando il processo si chiude per rinuncia, restano assorbite le doglianze relative alla legittimazione, all'onere della prova, alla compensazione dei crediti e alla gravità dell'inadempimento, poiché manca una decisione di merito.
- La rinuncia deve presentare i requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. affinché possa produrre l'effetto estintivo del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23373/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23374/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23375/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23376/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23377/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23378/2024 del 30/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →