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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19792/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, rispetto alla condanna di primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, aveva solo parzialmente modificato il trattamento sanzionatorio, sostituendo - su concorde richiesta delle parti - la pena detentiva di cinque mesi di reclusione con la pena pecuniaria di euro 4.500 di multa. Nel ricorso deduceva vizio di motivazione per il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare l'eventuale presenza di cause di immediato proscioglimento nonostante l'accordo sulla pena raggiunto nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non possa rimettere in discussione la misura della pena liberamente concordata con il pubblico ministero e ritenuta congrua dal giudice d'appello, soprattutto quando l'accordo interviene dopo un pieno accertamento di responsabilità già effettuato in primo grado e non più contestato in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come reato per il quale era stata pronunciata la condanna di primo grado, poi confermata solo con modifica della sanzione in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura per il mancato esame delle cause di proscioglimento.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il procedimento in appello definito su concorde richiesta delle parti; in tale contesto la pena concordata non può essere successivamente contestata dall'imputato, se ritenuta congrua dal giudice.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso 'senza formalità di procedura', cioè de plano, con trattazione camerale non partecipata.

  • legge n. 103 del 2017

    Indicata come fonte dell'introduzione del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può contestare in cassazione la pena liberamente concordata con il pubblico ministero, quando il giudice di merito l'abbia ritenuta congrua.
  • L'accordo sulla pena presuppone un pieno accertamento della responsabilità già compiuto in primo grado e non più oggetto di contestazione in appello; perciò il ricorso non può essere utilizzato per riaprire il tema della responsabilità o per introdurre censure incompatibili con il patteggiamento in appello.
  • La deduzione del mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando si innesta su una sentenza d'appello resa all'esito di concorde richiesta sulla pena e non evidenzia una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile dagli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere de plano, senza formalità di procedura, e deve applicare le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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