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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05481/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze sulla giustificazione della destinazione degli oggetti atti allo scasso erano censure di fatto, assertive e reiterative, non deducibili in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28/05/2024, che aveva confermato la sua responsabilità penale, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 707 c.p. Il ricorso deduceva censure in tema di giustificatezza della destinazione degli oggetti atti allo scasso, ma la Corte le qualifica come assertive, reiterative e di puro fatto, quindi non scrutinabili nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata, confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in contestazioni assertive, reiterative o di mero fatto, specie quando attengano alla valutazione della giustificatezza della destinazione di oggetti sequestrati o ritenuti atti allo scasso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la sentenza impugnata conferma la responsabilità penale per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, la critica sulla destinazione lecita degli oggetti, se non supportata da doglianze giuridiche specifiche, resta tema di merito non rivalutabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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