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Sentenza

Sentenza n. 132/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 146 del 12/04/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 146 del 12 aprile 2024, relativa al pagamento del beneficio della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 146 del 12 aprile 2024, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Il Collegio ha esaminato anche la tesi amministrativa secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta mediante la procedura telematica indicata in appositi avvisi ministeriali e attendere i tempi dell'amministrazione, in applicazione dei doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Ha ritenuto fondata la pretesa all'esecuzione integrale del giudicato, richiamando la propria giurisprudenza seriale in materia. In particolare, ha escluso che il creditore fosse tenuto a presentare ulteriori richieste amministrative e ad attendere senza certezza dei tempi prima di tutelarsi giudizialmente: tale pretesa eccederebbe i limiti dei doveri di correttezza e buona fede e non sarebbe sorretta da alcuna norma, né potrebbe determinare la sospensione dell'esecuzione dei giudicati civili. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, decorso inutilmente il termine e su richiesta della ricorrente, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e agli ulteriori adempimenti amministrativi e contabili necessari. Ha previsto un compenso di 500 euro per l'eventuale attività commissariale, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi analoghi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale a una sentenza civile passata in giudicato che riconosca al dipendente o docente una prestazione patrimoniale, senza poter subordinare l'adempimento alla presentazione di una nuova richiesta amministrativa, quando tale ulteriore adempimento non sia previsto da una norma e non garantisca tempi certi di soddisfazione.
  • I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli di attendere indefinitamente l'iniziativa dell'amministrazione prima di adire il giudice dell'ottemperanza, né possono giustificare la sospensione dell'esecuzione di un giudicato.
  • In caso di mancata esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento da parte di un'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al rilascio di un beneficio e al pagamento delle somme riconosciute dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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