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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5202/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che dichiarava inammissibile il suo appello contro la sentenza di condanna del GIP. Il ricorso per cassazione denunciava: violazioni di legge relative agli artt. 581 e 591 c.p.p. per presunta mancata specificità e motivazione dell'inammissibilità; vizio della motivazione perché la Corte territoriale avrebbe deciso sul merito inaudita altera parte senza contraddittorio; nell'ipotesi che l'ordinanza avesse valore sostanziale di sentenza, eccezioni relative a violazioni degli artt. 598-bis, 598-ter, 599, 599-bis c.p.p. e art. 20-bis c.p.; censure di merito sulla qualificazione del fatto (sostanziale riduzione a tentato furto), sulla mancata considerazione dell'attenuante sopravvenuta (sentenza Corte cost. n.86/2024) e sulla valutazione dei poteri dei vigilantes nei centri commerciali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'applicabilità del nuovo comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p. (requisito di specificità estrinseca) e rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente applicato i principi di specificità: alcuni motivi, in particolare quello relativo all'attenuante sopravvenuta introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale, non erano aspecifici e avrebbero dovuto essere esaminati nel contraddittorio. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione

    Applicazione della nuova formulazione (comma 1-bis) introdotta dal d.lgs. n.150/2022; richiede specificità estrinseca dei motivi d'appello (rilievi esplicitati in rapporto alle ragioni del provvedimento impugnato). La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia correttamente applicato questo criterio.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina relativa all'istruzione sommaria sull'ammissibilità dell'appello; la Corte evidenzia che il sindacato sull'ammissibilità non può sostituirsi al giudizio di merito né concludere per la manifesta infondatezza in difetto di specificità.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La procedura applicata (trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 611) è stata attestata; non incide sul merito delle valutazioni di specificità.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa nell'ipotesi in cui l'ordinanza fosse stata considerata sentenza; evocata con riferimento a possibili vizi procedurali e di valutazione testimoniale/documentale, ma la Corte di Cassazione ha deciso sul profilo di inammissibilità e rimesso il merito alla Corte d'appello.

  • art. 598-ter cod. proc. pen.

    Richiamata in via precauzionale dalla difesa come presunta violazione difensiva; la Cassazione non ha operato una disamina delle specifiche censure di merito, rimandando il nuovo esame alla Corte territoriale.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Analogamente richiamato nella difesa per presunte violazioni procedurali in sede di impugnazione; la Cassazione ha invece censurato l'errata applicazione del requisito di specificità.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in via alternativa; non valutato nel merito dalla Cassazione nella sentenza di annullamento dell'ordinanza.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma penalistica richiamata dalla difesa in relazione a censurate violazioni di diritti difensivi; la Cassazione non ha deciso sulla fondatezza di queste censure, rimandandole alla Corte di appello.

  • d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, art.33, comma 1, lett. d)

    Ha introdotto/riferito alla modifica normativa che ha inciso sul comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha applicato la disciplina risultante dalla riforma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.86 del 2024

    Decisione riconosciuta dalla difesa come fonte di attenuante sopravvenuta (riduzione della sanzione per il reato contestato). La Cassazione ha ritenuto che la questione meritasse valutazione in contraddittorio in sede d'appello.

Massime di principio

  • L'appello può essere dichiarato inammissibile per aspecificità solo quando i singoli motivi non enunciano puntualmente e esplicitamente i rilievi critici rispetto ai punti di fatto o di diritto posti a fondamento della decisione impugnata (specificità estrinseca).
  • Il giudice d'appello, nell'esame dell'ammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non deve sostituirsi al giudice di merito valutando la manifesta infondatezza dei motivi se questi sono dotati di specificità; in tal caso è necessario il contraddittorio e una valutazione di merito.
  • Se in sede di appello emergono elementi nuovi o pronunce sopravvenute (es. decisione costituzionale che introduce o chiarisce un'attenuante), il giudice di appello deve consentire il contraddittorio e valutare tali elementi anziché dichiarare l'appello inammissibile per aspecificità.
  • La Corte d'appello non può decidere inaudita altera parte sul merito laddove il contenuto del provvedimento assuma carattere sostanziale di decisione di merito; in tali casi va garantito il diritto di difesa e il contraddittorio.
  • Nella redazione dell'atto di appello è essenziale indicare con precisione i capi e i punti della decisione impugnata e le ragioni essenziali — di fatto o di diritto — per cui si contesta la valutazione, così da permettere al giudice di esercitare il sindacato di merito.

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