Cassazione Penale, Ordinanza n. 41308/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di imputati avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del Tribunale di Lecco. La sentenza concerne il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto dai ricorrenti attiene alla presunta erronea qualificazione giuridica del fatto: essi chiedevano la derubricazione nella fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è consentito solo per l'errore manifesto nella qualificazione giuridica, cioè quando l'errore sia immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità. Nel caso concreto, il motivo è ritenuto aspecifico e non autosufficiente, perché si limita a contestare la mancata derubricazione senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza, che sul punto era congrua ed esplicita.
Norme richiamate
sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo ... l'erronea qualificazione giuridica del fatto ... è limitata ai soli casi di errore manifesto
Nel patteggiamento il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto è circoscritto ai soli casi di errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e non opinabile.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
reato previsto dall'art. 73, comma 1
Norma incriminatrice contestata nella sua ipotesi base in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal 5 comma dell'art. 73
La derubricazione alla fattispecie di lieve entità è stata invocata dai ricorrenti, ma non è stata accolta.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'errore nella qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, senza margini di opinabilità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a invocare la derubricazione del fatto in una fattispecie meno grave senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione resa dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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