Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36127/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso articolato in due motivi principali: 1) insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta preferenziale; 2) erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio. Successivamente la difesa ha aggiunto una memoria con l'eccezione di prescrizione del reato

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto ammissibili i motivi e ha accertato che, in data 4 aprile 2024, è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 169 giorni di sospensione (64 giorni di sospensione 'Covid' per rinvio udienza del 21/04/2020 e 105 giorni per differimento udienza dal 22/11/2022 al 7/03/2023 su richiesta della difesa). Di conseguenza ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Norme richiamate

  • art. 223 comma 1 legge fallimentare

    Norma attributiva del reato di bancarotta preferenziale: la Corte d'appello lo aveva ritenuto composto per alcuni capi e la Cassazione ha preso atto della vicenda di merito ma ha annullato per prescrizione

  • art. 216 comma 3 legge fallimentare

    Riferimento a specifiche fattispecie di bancarotta previste dalla legge fallimentare, confermate nella sentenza di merito per alcuni capi prima dell'intervenuta prescrizione

  • art. 219 comma 1 legge fallimentare

    Aggravante contestata in appello che la Corte di appello aveva escluso; la Cassazione rileva l'esito del merito ma risolve definitivamente per prescrizione

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul trattamento sanzionatorio contestata dal ricorrente per errata applicazione; la Corte di Cassazione segnala il motivo ma non lo decide nel merito perché la prescrizione estingue il reato

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di pronuncia ai sensi dell'art.129, comma 2; la Corte rileva l'assenza di elementi per una pronuncia ex art.129 comma 2 e procede invece alla valutazione della decorrenza della prescrizione

Massime di principio

  • La prescrizione estingue il reato anche se è ancora pendente un giudizio di impugnazione: se il termine si perfeziona, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato
  • I periodi di sospensione dei termini per cause straordinarie (es. sospensione 'Covid') o per rinvii richiesti dalla difesa rilevano ai fini del computo della prescrizione
  • Quando la parte solleva l'eccezione di prescrizione in sede di legittimità, la Corte di Cassazione deve verificare il decorso dei termini e, se la prescrizione è intervenuta, la questione sostanziale (es. elemento oggettivo del reato o adeguatezza della pena) può rimanere senza esame
  • Errori nell'applicazione delle norme sul trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.) possono essere rilevanti, ma perdono efficacia se il reato è estinto per prescrizione
  • Nel ricorso vanno sempre considerati e computati con precisione i giorni di sospensione e i motivi delle sospensioni per valutare se la prescrizione sia effettivamente maturata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.