Cassazione Penale, Ordinanza n. 26911/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per fatti di ricettazione e riciclaggio connessi alla detenzione di numerosi veicoli e parti di veicoli di provenienza illecita, nell'ambito di un'attività organizzata di riciclaggio. Un ricorrente deduceva un unico motivo relativo alla violazione di legge e al difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio; l'altro ricorrente proponeva tre motivi: il primo sul vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, il secondo sulla mancata applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità, il terzo, comune al primo ricorrente, sulla violazione di legge e sul difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, agli aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, nonché sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Una memoria depositata nell'interesse di uno dei ricorrenti è stata ritenuta anche tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti rientrassero nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione sufficiente, non censurabile in cassazione se non in caso di arbitrio o illogicità manifesta. Ha inoltre rilevato che il motivo sul dolo della ricettazione era già stato adeguatamente esaminato e respinto nei giudizi di merito con motivazione immune da vizi. Infine, ha dichiarato non deducibile in cassazione il motivo sulla lieve entità della ricettazione perché non risultava previamente proposto in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro i criteri legali e motivata in modo congruo.
La commisurazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire in aderenza ai criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere.
In cassazione non sono deducibili censure non previamente prospettate come motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è congrua, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, essendo sufficiente un riferimento ragionato agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi.
- La censura relativa alla sussistenza del dolo, quando già affrontata con motivazione adeguata nei giudizi di merito, non può essere riproposta in cassazione se non per reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- È inammissibile in cassazione la doglianza che introduca per la prima volta un motivo non devoluto in appello, in forza del principio di specificità dei motivi di impugnazione.
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