Cassazione Civile, Ordinanza n. 29213/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria provinciale aveva declinato la propria competenza territoriale in favore di altra Commissione tributaria provinciale. La società contribuente aveva poi riassunto il giudizio davanti al giudice indicato come competente, mentre l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello avverso la sentenza declinatoria. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato improcedibile l'appello, ritenendo che la riassunzione rendesse incontestabile la competenza dichiarata e quindi superflua l'impugnazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 59 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che l'incontestabilità della competenza opera solo rispetto alla parte che abbia riassunto il giudizio o eccepito l'incompetenza, mentre non può precludere alla parte appellante che non abbia prestato acquiescenza il diritto di ottenere una pronuncia sulla correttezza della declinatoria di competenza. In sostanza, si lamentava che la declaratoria di improcedibilità avesse privato l'Ufficio dell'unico rimedio esperibile nel processo tributario per contestare la decisione sulla competenza, essendo inibito il regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che la sentenza con cui la CTP declina la propria competenza è appellabile ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 546/1992, e che l'appello può avere ad oggetto esclusivamente la questione di competenza. Ha inoltre precisato che la riassunzione del giudizio davanti alla CTP indicata come competente rende incontestabile la competenza solo per la parte che abbia riassunto o eccepito l'incompetenza, ma non per la parte che abbia proposto appello avverso la declinatoria. La coesistenza tra il giudizio di appello sulla competenza e il giudizio riassunto non rende improcedibile l'appello; al più può giustificare una sospensione facoltativa del giudizio riassunto. Ne consegue che la CTR ha errato nel dichiarare improcedibile l'appello dell'Ufficio e, così facendo, ha illegittimamente sottratto alla parte appellante ogni tutela giurisdizionale sulla statuizione di competenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il prosieguo.
Norme richiamate
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
artt. 5 e 59 d.lgs. n. 546/1992
vanno coordinati: l'art. 5 disciplina la competenza nel processo tributario e l'effetto della riassunzione, mentre l'art. 59 consente l'appello avverso la sentenza declinatoria di competenza; il rimedio esperibile è l'appello, non il regolamento di competenza.
art. 24 Cost.
richiamato per sostenere che la declaratoria di improcedibilità aveva compresso il diritto di difesa e di impugnazione dell'Ufficio.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
la riassunzione del processo rende incontestabile la competenza dichiarata in sentenza solo nei confronti della parte che ha riassunto o eccepito l'incompetenza, in quanto comportamento incompatibile con la precedente posizione processuale.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
esclude l'applicazione del regolamento di competenza nel processo tributario.
art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992
prevede che la CTR, accogliendo l'appello sulla competenza, rimetta la causa alla CTP che aveva declinato la competenza.
richiamato solo per evidenziare che il regolamento necessario di competenza del rito civile non è applicabile al processo tributario.
citato in chiave comparativa per sottolineare la diversa disciplina del processo civile, in cui la questione di competenza non è devoluta in appello ma al regolamento.
indicato come possibile strumento di coordinamento, mediante sospensione facoltativa, tra giudizio di appello sulla competenza e giudizio riassunto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza della CTP che declina la propria competenza è appellabile; l'appello può avere ad oggetto solo la questione di competenza e, se accolto, comporta la rimessione al primo giudice indicato dall'art. 59 d.lgs. n. 546/1992.
- La riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente rende incontestabile la competenza soltanto per la parte che abbia riassunto o che abbia eccepito l'incompetenza; non determina invece acquiescenza né improcedibilità dell'appello proposto dall'altra parte.
- Quando nel processo tributario coesistono un giudizio di appello sulla declinatoria di competenza e un giudizio riassunto davanti al giudice indicato come competente, il primo non viene meno: al più può essere coordinato con il secondo tramite sospensione facoltativa.
- Nel processo tributario il regolamento di competenza non è esperibile; pertanto, l'appello costituisce l'unico rimedio per contestare la decisione sulla competenza e non può essere neutralizzato da comportamenti processuali della controparte.
- La costituzione nel giudizio riassunto della parte che abbia già impugnato la declinatoria di competenza non implica rinuncia all'appello, potendo costituire una difesa prudenziale e non incompatibile con la persistente coltivazione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29179/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29180/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →